Circolare n. 23 del 29 novembre 2017
DEFINIZIONE AGEVOLATA 2016; la regolarizzazione delle istanze respinte
Il decreto legge n. 148/2017 (art. 1) prevede la possibilità di presentare una nuova domanda on-line di adesione alla definizione agevolata, entro il 31 dicembre 2017, utilizzando la procedura “Fai D.A. te”, a tutti coloro che si sono visti respingere la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2016, perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, per piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016.
Dopo aver presentato la domanda l’ Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 31 marzo 2018 con l’ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016, da versare (in un’unica soluzione), entro il 31 maggio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza di regolarizzazione non potrà essere accolta.
Una volta invece saldate le suddette rate scadute, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una successiva comunicazione al contribuente entro il 31 luglio 2018:
• di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
• di eventuale diniego.
È possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto, comprensivo degli interessi legali e dell’aggio, in un’unica soluzione o in un massimo di tre rate (di pari importo) in scadenza il 30 settembre 2018, il 31 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018.
DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017
Il decreto legge n. 148/2017 (art. 1) prevede inotre la Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione”, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, utilizzando la procedura “Fai D.A. te”.
La domanda di adesione alla “definizione agevolata” puo’ essere presentata entro il 15 maggio 2018.
Coloro che intendono aderire alla Definizione agevolata 2017 pagheranno l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Dopo aver presentato la domanda l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione al contribuente entro il 30 giugno 2018:
• di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2017, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
• di eventuale diniego.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione. Gli importi dovuti possono essere ripartiti in un massimo di 5 rate di pari importo, da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Fonte: Decreto Legge del 16/10/2017 n. 148.