ANF: NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN VIGORE DAL 1° APRILE 2019

26 Marzo 2019
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Studio Necchio

Circolare n. 13 del 26 marzo 2019

L’INPS, con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, fornisce le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande ANF dovranno essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica (direttamente tramite i servizi WEB o rivolgendosi a patronati e intermediari dell’Istituto), al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019, non devono essere reiterate, ma saranno gestite come di consueto.

Le domande presentate dal 1° aprile 2019, in via telematica all’INPS, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione richiesta. Nell’ambito dell’istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito gli anni precedenti.

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare (o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare), il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF/DIP”.

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’autorizzazione agli ANF, il lavoratore che presenta la domanda di “ANF/DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti al 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF 43”) come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda “ANF/DIP”, da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (“ANF58”).

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento direttamente all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

 

Fonte: Circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019

Circolare n. 13 del 26 marzo 2019

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