Circolare n. 14 del 15 maggio 2019
L’INPS, con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 e successivo messaggio 1430 del 5 aprile 2019 ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data 31 marzo 2019 con il modello ANF/DIP (cartaceo), per il periodo compreso tra il 01/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma devono essere gestite dai datori di lavoro come da istruzioni fornite nella circolare INPS n. 45.
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande ANF dovranno essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica (tramite i servizi WEB o rivolgendosi a patronati e intermediari dell’Istituto), al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione e ai patronati con le medesime modalità. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta.
Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione nel Cassetto Previdenziale alla sezione “Consultazione Importi ANF”.
Nel rispetto delle disposizioni attuali in merito ad Autorizzazione ANF, il lavoratore dipendente del settore privato o il soggetto titolare del diritto all’ANF, che presenta domanda di “ANF DIP”, se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, deve presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria.
In caso di esito positivo, al cittadino richiedente non sarà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello ANF58).
Pertanto, dal 1° aprile 2019, anche per le domande di Autorizzazione ANF, presentate in precedenza ma non ancora istruite, o presentate successivamente a tale data, non devono più essere inviati né consegnati direttamente all’interessato gli ANF43. Tale disposizione riguarda anche le autorizzazioni emesse dal 1° aprile 2019 e riferite a domande presentate prima del 1° aprile 2019. Il datore di lavoro non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti i provvedimenti autorizzativi in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato dall’Istituto che, accertando gli importi spettanti, ne conferma l’esistenza e permette il pagamento da parte del datore di lavoro.
Fonte: Messaggio INPS n. 1777 del 8 maggio 2019