💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Il #DecretoLavoro è intervenuto sull’esonero 💰 della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (aliquota IVS) a carico del lavoratore, dopo che la Legge di Bilancio 2023 aveva già esteso a tutto l’anno 2023 la stessa misura già sperimentata nel corso dell’anno 2022.
Limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, si è disposto:
➕ l’aumento di 4 punti percentuali delle misure riduttive previste dalla Legge n. 197/2022 (precedentemente 2% e 3%);
➕ la non applicabilità di tale aumento sul rateo di tredicesima.
La riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 📆 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 📆, è così stabilita:
📌 7️⃣%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
📌 6️⃣%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Si afferma che l’esonero dell’aliquota IVS applicabile alla 🎅 tredicesima mensilità resta la medesima prevista dalla Legge di Bilancio ed è pari:
➖ al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di:
👍 1.923 euro, nel caso di tredicesima erogata in unica soluzione;
👍160 euro, nel caso di tredicesima erogata a ratei mensili;
➖ al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è:
👉 superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro, nel caso di tredicesima erogata in unica soluzione;
👉 superiore a 160 euro e non eccede l’importo di 224 euro, nel caso di tredicesima erogata a ratei mensili.
🎓Fonte: Messaggio INPS n. 1932 del 24 maggio 2023 – art. 39 D.L. n. 48 del 04/05/2023 (Decreto Lavoro) 🎓