Circolare n. 3 del 7 gennaio 2019
La Legge di Bilancio 2019, in un’ottica di revisione e riduzione dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018 – 2019.
Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono modificati, solo per l’anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi. In particolare:
– il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
– sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi alla domanda di riduzione delle retribuzioni presunte, calcolo del versamento del premio (unica o 1° rata), versamento dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, denuncia delle retribuzioni.
– in caso di pagamento del premio in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostante radioattive, pescatori, frantoi, facchini. Tali premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla Legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari 15,24%.
In relazione alla revisione delle tariffe viene inoltre stabilita:
– la soppressione del premio supplementare per la copertura contro la silicosi;
– la riduzione al 110 per mille del tasso massimo applicabile, per le lavorazioni più pericolose;
– la riduzione delle risorse destinate allo sconto del tasso medio nazionale, concernente la specifica lavorazione, e delle risorse destinate all’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.