Circolare n. 04 del 17 Gennaio 2020
SCADENZA SEMESTRALE E CONTROLLO AUTOMATICO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’imposta di bollo, pari a € 2,00, si applica sulle fatture relative a prestazioni non assoggettate ad Iva (esente art. 10, D.P.R. 633/1972) di importo superiore a € 77,47, ovvero contenenti l’addebito di spese anticipate (art. 15 del decreto Iva) oltre tale soglia. E’ dovuta inoltre, sulle operazioni non imponibili con dichiarazione d’intento (art. 8 c.1. lett. c, D.P.R. 633/1972).
Non viene invece applicata sulle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili (art. 8 c.1 lett. a) o b), DPR 633/1972).
OPERAZIONI | FATTISPECIE | Soggetta a imposta di bollo € 2.00 per importi > € 77.47 |
IMPONIBILI | Imponibili Iva 4% – 10% – 22% | NO |
Art. 17: Inversione Contabile | NO | |
Art.17-ter: Split Payment | NO | |
Art.74: Iva assolta all’origine | NO | |
ESENTI | Art. 10 (es. prestazioni sanitarie) | SI |
NON IMPONIBILI | Esportazioni di beni dirette e indirette, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali. |
NO |
Esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni. |
SI | |
ESCLUSE | Art. 15 (spese in nome e per conto…) | SI |
Operazioni fuori Campo Iva D.P.R. 633/1972 | Operazioni fuori campo Iva (es. ricevute per prestazioni occasionali) | SI |
Regime forfettario – dei minimi | SI |
Con la conversione in legge del Decreto Fiscale (L.157/2019), dal 1° gennaio 2020 cambiano i termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, pertanto:
- Per gli importi dovuti che non superano il limite annuo di € 1.000,00 , l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo può essere assolto con due versamenti semestrali, quindi con scadenza rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno;
- Quando invece l’importo annuo supera la cifra indicata, i termini di versamento rimangono invariati, quindi entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre:
SCADENZE |
20 aprile 2020 – I° TRIMESTRE 2020 |
20 luglio 2020 – II° TRIMESTRE 2020 |
20 ottobre 2020 – III° TRIMESTRE 2020 |
20 gennaio 2021 – IV° TRIMESTRE 2020 |
In fase di ricezione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate verifica con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo.
Qualora rilevi che non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento, può integrare le fatture stesse automaticamente già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio, includendo nel calcolo sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo per non aver correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.
Tra le altre novità del Decreto Fiscale, viene introdotta inoltre una specifica procedura di comunicazione telematica tra l’Amministrazione Finanziaria per definire l’ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate provvederà a comunicare al contribuente l’importo dovuto comprensivo di sanzione e interessi.
La norma previgente prevedeva l’irrogazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato ridotta a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, ulteriormente ridotta se effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni.
Dal 1° gennaio 2020 la sanzione amministrativa viene invece ridotta ad un terzo (10%, della sanzione ordinaria del 30%) per i versamenti effettuati entro 30 giorni.
Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione il contribuente non provveda al pagamento, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione al ruolo a titolo definitivo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Circolare n.4 del 17 gennaio 2020