Bonus mobili giovani coppie

23 Giugno 2016
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Studio Necchio

Circolare n. 8 del 23 Giugno 2016

Le giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio) che abbiano costituito nucleo familiare da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione Irpef del 50 % delle spese documentate e sostenute dal 1.1.2016 al 31.12.2016, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale acquistata.

La detrazione Irpef è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e va ripartita in 10 quote annuali. Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il “bonus mobili” relativo agli immobili oggetto degli interventi sopraindicati.

La C.M. 31.3.2016, n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • In relazione all’ambito soggettivo, i requisiti precedentemente esposti si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione (2016), indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. Di conseguenza, la sussistenza di tali requisiti può essere sia anteriore che successiva alla data di acquisto dei mobili agevolati. Se l’acquisto è effettuato solo da uno dei due componenti, deve essere quello con meno di 35 anni. Non c’è bisogno che i due componenti siano sposati, è sufficiente che siano conviventi,ma devono far parte della stessa famiglia anagrafica da almeno tre anni. Per coloro che sono sposati, invece, è sufficiente che il matrimonio sia avvenuto nel 2016. L’acquisto dell’immobile può anche essere stato effettuato nel 2015. Infatti le disposizioni agevolative consentono che intercorra un arco di tempo di 12 mesi fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale. La destinazione ad abitazione principale, che in linea generale deve avvenire entro il 2016, ha come termine ultimo la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017.
  • In relazione all’ambito oggettivo, non sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di grandi elettrodomestici. Le spese per i mobili devono invece avvenire tassativamente nel 2016. I mobili devono essere nuovi e costituire un necessario completamento dell’arredo. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di tende, porte, pavimentazioni.
  • Ai fini della fruizione della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili. Queste spese, pertanto, possono essere sostenute indifferentemente da entrambi, oppure da uno solo, anche se diverso dal proprietario dell’immobile ed anche se ha superato i 35 anni di età.
  • L’agevolazione non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici previsto per gli immobili ristrutturati pertanto non si possono utilizzare entrambe le agevolazioni con riferimento alla stessa unità abitativa. Ciò invece è possibile se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse, in quanto il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
  • Il pagamento delle spese per i mobili deve avvenire tramite bonifico, bancario o postale, oppure con carta di credito o di debito.

 

Fonte: La settimana fiscale, vol. 22                                               

 

Circolare n. 8 del 23 giugno 2016

 

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