Cariche sociali & rapporti di lavoro: condizioni e compatibilità

31 Ottobre 2019
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Studio Necchio

Il recente Messaggio INPS n. 3359 del 17 settembre 2019 ribadisce l’orientamento della Giurisprudenza in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona che amministra tale società, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

Quali sono le figure interessate?

  • Amministratore unico
  • Presidente
  • Amministratore delegato
  • Consigliere di amministrazione
  • Socio unico di società di capitali
  • Amministratore di società di persone
  • Socio di società di persone

Come si configura il reddito di tali figure?

L’attività svolta è considerata di natura societaria e non configura mai un rapporto di lavoro. Nel caso in cui si riconosca un compenso, le somme erogate, sul piano fiscale, assumeranno una natura di reddito di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. C-bis TUIR). Sul piano previdenziale, l’erogazione di tali somme comporterà l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata INPS.

Si può essere dipendenti di sé stessi?

Già a partire dagli anni ’90, la Giurisprudenza si è uniformata al criterio generale per il quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria (come quella dell’amministratore), in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, fatte salve alcune eccezioni.

Con le sentenze n. 18476/2014 e n. 24972/2013, la Corte di Cassazione afferma che “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

Pertanto, la carica di presidente non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni e al controllo dell’organo collegiale.

Quali sono le condizioni per le quali c’è compatibilità tra carica sociale e rapporto di lavoro subordinato?

La valutazione della compatibilità tra lo status di amministratore di società e lo svolgimento di lavoro subordinato, prevede la valutazione del caso concreto per verificare la sussistenza delle seguenti condizioni, le quali devono coesistere:

  • Il potere deliberativo deve essere affidato all’organo di amministrazione della società nel suo complesso (CdA) oppure ad un altro organo sociale che esprima la volontà imprenditoriale, il quale esplichi un potere esterno;
  • Il soggetto svolga in concreto mansioni che siano totalmente estranee al rapporto organico con la società; in specifico, deve trattarsi di attività che non siano comprese nei poteri gestori che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

La ratio è contenuta in questi due punti:

  • Nessuno può essere dipendente di sè stesso;
  • La stessa attività non può essere svolta da due persone diverse.

Il caso dell’amministratore unico/ socio unico: incompatibilità di cariche?

L’amministratore unico di società detiene il potere di esprimere da solo la volontà dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, comando e disciplina. L’assenza di una relazione suscettibile di una distinzione tra la posizione di lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella di lavoratore subordinato, inteso come esecutore della prestazione lavorativa, ha portato la Giurisprudenza ad affermare l’incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della stessa società.

Per le altre figure è possibile procedere all’accumulo delle due posizioni (lavoro autonomo/ carica sociale e rapporto di lavoro dipendente?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9273 del 3 aprile 2019 ribadisce il principio secondo il quale le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato della stessa società sono cumulabili, purché si accerti l’attribuzione di mansioni diverse da quelle svolte dalla carica sociale. Inoltre, ha individuato in capo al soggetto che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo di fornire la prova del vincolo di subordinazione, ovvero l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.

In ogni caso, ai fini della valutazione della compatibilità, sono rilevanti anche i rapporti che intercorrono fra l’organo delegato ed il consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente, oltre alle caratteristiche dette sopra.

Per ulteriori quesiti non esitate a contattarci http://studionecchio.it/contatti/

Lo Studio resta a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

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