Certificazione Unica 2016

17 Febbraio 2016
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Studio Necchio

Circolare n° 5 del 17 Febbraio 2016

I sostituti di imposta hanno l’obbligo di:

  • trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2016, la predetta certificazione integrata, per espressa previsione della Legge di Stabilità 2016, con i dati fiscali e contributivi necessari per l’attività di controllo della stessa Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi.

Le istruzioni ministeriali per la compilazione della C.U. 2016 prevedono in particolar modo che, in aggiunta alle ormai consuete informazioni, nella sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, venga sempre indicato il codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo NON risulti a carico.

Il sostituto d’imposta dovrà quindi invitare i lavoratori per i quali non è noto il codice fiscale del coniuge a comunicare tale informazione in tempo utile per la predisposizione della C.U. 2016 (il 7 marzo 2016).

Qualora il lavoratore non dovesse dare seguito all’invito rimanendo silente, la C.U. potrà essere compilata considerando il contribuente come “single”. Il lavoratore-contribuente potrà successivamente “correggere” l’informazione riportata nella C.U. rettificando il modello 730/2016 precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso l’invito aziendale a comunicare il codice fiscale del coniuge varrà per dimostrare che il sostituto d’imposta ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per recuperare il dato richiesto dell’Amministrazione finanziaria e che la mancanza dello stesso è responsabilità del lavoratore.

I clienti dello studio riceveranno mail esplicativa su come procedere, restiamo comunque sempre a disposizione per ogni chiarimento in merito.

 

Fonte:  Circolare interna di studio

 

Circolare n° 5 del 17 febbraio 2016

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