Circolare n. 16 del 23 maggio 2019
In vista dell’approssimarsi dell’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi (così come riportato nella nostra circolare “http://studionecchio.it/da-luglio-2019-obbligo-dello-scontrino-digitale-ecco-le-ultime-novita/”), riportiamo i seguenti chiarimenti:
- Cosa s’intende per volume d’affari?
Va fatto riferimento al volume d’affari 2018, quindi i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, rientreranno automaticamente tra i soggetti obbligati all’invio telematico dal 01.01.2020.
Inoltre, nel caso in cui lo stesso soggetto eserciti più attività, va considerato il volume d’affari complessivo derivante da tutte le attività esercitate.
- Sono previsti strumenti tecnologici alternativi al Registratore Telematico?
È stato previsto il superamento dell’obbligo di utilizzo esclusivo di registratori e server telematici, dunque si avrà la possibilità di utilizzare altri strumenti tecnologici in grado di garantire sicurezza e inalterabilità dei dati. In questo modo si garantirebbe la trasmissione delle informazioni fiscalmente rilevanti anche per le ipotesi di e-commerce che non hanno un punto vendita fisico. Per cercar di rendere più agevole il nuovo adempimento, l’Agenzia delle Entrate sta sperimentando una procedura web con l’intenzione di ideare un’APP. All’esercente basterà quindi uno smartphone o tablet per adempiere alla trasmissione telematica.
- I nuovi registratori telematici possono essere utilizzati come registratori di cassa anche prima della decorrenza dell’obbligo?
L’Agenzia delle Entrate in merito a tale quesito, ha chiarito che i registratori telematici possono essere utilizzati come registratori di cassa anche prima della decorrenza dell’obbligo, per poi metterli in servizio e a regime con le nuove funzionalità.
- Quali sono i contribuenti esonerati al suddetto obbligo?
Il D.M. 10.05.2019 ha individuato una serie di fattispecie che sono esonerate, temporaneamente, dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Ne sono un esempio: la cessione di tabacchi; la cessione di prodotti agricoli da agricoltori in regime speciale; cessione di quotidiani e periodici; somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie. Il decreto prosegue spiegando che restano esonerate anche le operazioni collegate a quelle sopra elencate e quelle effettuate in via “marginale”, i cui ricavi/compensi sono non superiori all’1% del volume d’affari 2018. Il decreto si sofferma, inoltre, sugli esercenti impianti di distribuzione di carburante prevedendo, fino al 31 dicembre 2019, l’esonero dalla trasmissione telematica per le operazioni “marginali”, ovvero per quelle diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio.
- Come funziona l’attivazione del Registratore Telematico?
Per essere utilizzato ai fini in esame, il Registratore di cassa deve essere attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato dall’Agenzia delle Entrate. Prima delle operazioni di attivazione, sarà necessario che l’esercente provveda ad accreditarsi mediante procedura disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Regime forfettario: obbligo o esenzione?
L’ obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda tutti gli esercenti e gli artigiani che effettuano vendite al dettaglio e quindi, al momento, non è prevista alcuna esenzione per i regimi agevolati. In merito al credito d’imposta previsto per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa, si ritiene che anch’essi siano legittimati alla compensazione.
Fonte: Il Sole 24Ore