Come fare per dimettersi.

26 Gennaio 2016
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Studio Necchio

Dalle dimissioni in bianco alle nuove modalità telematiche

Cambiano le modalità per rassegnare le proprie dimissioni, infatti dal 12 marzo 2016 il lavoratore che intende dimettersi (od in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) dovrà presentare le proprie dimissioni in via telematica, compilando un apposito modulo online, reso disponibile dal Ministero del Lavoro. Il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 contiene il fac-simile del modulo e le relative istruzioni, ed è in vigore dal 12 gennaio ma la piena operatività della nuova procedura è fissata al 12 marzo 2016 (60 giorni dalla pubblicazione in GU): da questa data, quindi, la nuova modalità telematica sarà obbligatoria. Durante il periodo transitorio continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nella legge Fornero (obbligo di “certificazione” o meglio di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto).
Obiettivo del Legislatore è evitare la pratica delle c.d. “dimissioni in bianco”, che consiste nel far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni in sede di assunzione o durante il rapporto di lavoro e di utilizzarla all’occorrenza come strumento per allontanare il lavoratore dal posto di lavoro.
Da marzo il lavoratore per dimettersi volontariamente (o in caso di risoluzione consensuale del rapporto) avrà l’obbligo di inviare online tale modulo al Ministero del Lavoro, a pena di inefficacia.
Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e le risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, presso le commissioni di certificazione.
In ogni caso, il dipendente potrà revocare le dimissioni volontarie entro 7 giorni dall’invio della comunicazione telematica. Scaduto tale termine, il diritto al ripensamento decade.
In particolare, il lavoratore ha l’obbligo di inviare il nuovo modulo dimissioni online autonomamente o rivolgendosi ad intermediari abilitati che avranno il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. Tali intermediari sono: la Direzione Territoriale del Lavoro, i Centri per l’Impiego, i Patronati, i Sindacati e gli Enti bilaterali.
Dalla nuova normativa discende che il lavoratore, se già in possesso del PIN INPS, dovrà crearsi un proprio account sul portale ClicLavoro (nome utente e password), accedere tramite il portale lavoro.gov.it al form online per la trasmissione della comunicazione e compilare tale modulo.
Saranno richiesti una serie di dati (personali, del datore di lavoro e del rapporto di lavoro). Inviato il modulo al sistema informatico predisposto dal Ministero del Lavoro, quest’ultimo fornirà il codice con giorno e data di trasmissione (marca temporale), in modo che la data e l’ora siano certi. Il modulo completato dovrà poi essere trasmesso dal dipendente (o da un soggetto abilitato) al datore di lavoro ed alla Direzione territoriale competente. In particolare, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella PEC e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto.
Qualora il lavoratore non fosse già in possesso del PIN INPS e non intendesse farne richiestain quanto consapevole che tale operazione non è immediata ma richiede qualche giorno, la trasmissione telematica del modulo dimissioni può essere eseguita rivolgendosi ai soggetti abilitati sopracitati. In questo caso si dovrà anche apporre la firma digitale al modulo.
In caso di revoca delle dimissioni (o della risoluzione consensuale) il lavoratore dovrà porre in essere la stessa procedura, accedendo tramite il portale lavoro.gov.it alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione. Saranno in seguito richiesti codice identificativo e marca temporale.
Oltre alle procedure finalizzate a fornire maggiore garanzie al lavoratore, viene introdotto un ulteriore sistema sanzionatorio da adottare in caso di abusi del datore di lavoro. L’alterazione dei moduli ricevuti, infatti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, irrogata dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.

Riferimenti normativi

D. lgs. 14 settembre 2015 n. 151
D. Ministeriale 15 dicembre 2015

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