Circolare n. 19 del 2 ottobre 2017
In arrivo gli avvisi bonari ai contribuenti che non hanno versato l’Iva dovuta per il primo trimestre dell’anno.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell’esame dei dati derivanti dall’invio della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre.
In caso di incongruenza tra i dati riportati nella liquidazione periodica Iva trasmessa e le risultanze di versamento/i effettuati in F24, l’Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere l’invito a regolarizzare i versamenti IVA, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei contribuenti titolari di partita iva.
Qualora il contribuente sia d’accordo con i dati segnalati dal fisco, previa consultazione con il nostro studio, è possibile regolarizzare la posizione versando le somme dovute, entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione, al fine di non incorrere nell’applicazione di maggiori sanzioni.
In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista per l’omesso o carente versamento dell’imposta è ridotta a un terzo (pertanto dal 30% al 10%).
Per il versamento, il contribuente potrà usare il modello F24 pre compilato allegato alla comunicazione.
Si applica la sanzione ridotta anche se si paga a rate, versando la prima rata sempre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per le rate si può scegliere al massimo otto rate trimestrali per importi entro i 5 mila euro e massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a questa cifra.
L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione fiscale e di sensibilizzare il contribuente a regolarizzare omessi o carenti versamenti IVA.
VI INVITIAMO PERTANTO AD UN PUNTUALE E COSTANTE MONITORAGGIO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ABBINATA ALLA VOSTRA POSIZIONE FISCALE.
Lo studio resta a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.
Circolare n. 19 del 2 ottobre 2017