Comunicazione liquidazioni Iva 2017

2 Ottobre 2017
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Studio Necchio

Circolare n. 19  del 2 ottobre 2017

In arrivo gli avvisi bonari ai contribuenti che non hanno versato l’Iva dovuta per il primo trimestre dell’anno.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell’esame dei dati derivanti dall’invio della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre.

In caso di incongruenza tra i dati riportati nella liquidazione periodica Iva trasmessa e le risultanze di versamento/i effettuati in F24, l’Agenzia delle Entrate provvederà a trasmettere l’invito a regolarizzare i versamenti IVA, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei contribuenti titolari di partita iva.

Qualora il contribuente sia d’accordo con i dati segnalati dal fisco, previa consultazione con il nostro studio,  è possibile regolarizzare la posizione versando le somme dovute, entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione, al fine di non incorrere nell’applicazione di maggiori sanzioni.

In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista per l’omesso o carente versamento dell’imposta è ridotta a un terzo (pertanto dal 30% al 10%).

Per il versamento, il contribuente potrà usare il modello F24 pre compilato allegato alla comunicazione.

Si applica la sanzione ridotta anche se si paga a rate, versando la prima rata sempre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per le rate si può scegliere al massimo otto rate trimestrali per importi entro i 5 mila euro e massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a questa cifra.

L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione fiscale e di sensibilizzare il contribuente a regolarizzare omessi o carenti versamenti IVA.

VI INVITIAMO PERTANTO AD UN PUNTUALE E COSTANTE MONITORAGGIO DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ABBINATA ALLA VOSTRA POSIZIONE FISCALE.

Lo studio resta a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.

 

Circolare n. 19 del 2 ottobre 2017

 

 

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