Congedo di Paternità Obbligatorio (non Facoltativo) anche nel 2017

2 Marzo 2017
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Studio Necchio

Circolare n° 4 del 02 marzo 2017

Con la presente Circolare si informa che, con il Messaggio n.828 del 24 febbraio 2017, l’INPS ha fornito dei chiarimenti sul congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori.

Per quanto concerne il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti l’INPS precisa che, ai sensi dell’art.1, comma 354, della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), tale istituto è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.

Preme ricordare che il congedo obbligatorio è pari, per l’anno 2017, a 2 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Per beneficiare del congedo e del relativo trattamento economico (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%):

  • I lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS devono presentare domanda all’istituto previdenziale, mentre
  • Tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intendono assentarsi, senza necessità di presentare domanda all’INPS.

In tal caso, infatti, i datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Per quanto riguarda il congedo facoltativo, invece, per i padri non è stato prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’INPS.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento in merito.

 

 

Fonte: Messaggio n.828 del 24 febbraio 2017; Legge n. 92/2012; Decreto 22 dicembre 2012; Legge 231/2016.

 

Circolare n.4 del 2 marzo 2017

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