Contratto di prestazione occasionale – Approfondimento

7 Luglio 2017
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Studio Necchio

Circolare n° 13  del 7 luglio 2017

L’art. 54 bis del D.L. 50/2017 consente ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è:

  • riservato a Persone Fisiche che esercitano Attività d’Impresa, Professionisti e Piccole Imprese;
  • è vietato in capo ad aziende con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.
    Non potranno altresì fare ricorso a queste prestazioni le Imprese agricole (salvo alcuni casi specifici), le Aziende dell’Edilizia (compresi i settori affini) e le imprese che operano nell’ambito dell’esecuzione di Appalti di Opere o Servizi.

LIMITI DI COMPENSO ANNUO:

  • Ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, potrà erogare compensi per un massimo di 5.000 € per ogni anno civile;
  • Ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, potrà percepire compensi per un massimo di 5.000 € per ogni anno civile;
  • Ogni prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore, potrà percepire compensi per un massimo di 2.500 €.

Sono computati al 75% i compensi per prestazioni occasionali svolte dai titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

LIMITE DI DURATA:

E’ previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, salvo che per il settore agricolo per il quale sono previsti limiti diversi.

ATT.NE: Il superamento dei limiti complessivi di compenso annuo o del limite di durata comporta la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

RIPOSI SETTIMANALI

Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

MISURA DEL COMPENSO

Il costo è pari a 12,38 €/ora (9,00 € compenso, 2,97 € contribuzione alla Gestione separata, 0,32 € premio INAIL, 0,09 costi di gestione).

Si precisa che la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore a 9,00 € per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

GESTIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL’UTILIZZATORE

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento, mediante modello F24 (ELIDE), delle somme destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

MODALITA’ DI UTILIZZO

– I prestatori e gli utilizzatori dovranno registrarsi all’interno della piattaforma informatica gestita dall’Inps e dovranno fornire le informazioni identificative per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

– I prestatori di lavoro dovranno inoltre indicare il proprio codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale l’INPS provvederà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.
In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

– L’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa deve effettuare una comunicazione tramite la piattaforma informatica INPS o Contact Center avente ad oggetto i dati essenziali anagrafici e della prestazione lavorativa.

ATT.NE: La violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 € a 2.500,00 €.

La revoca della dichiarazione inoltrata potrà avvenire entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

 

Fonte: circolare INPS n.107 del 2017

 

Circolare n. 13 del 7 luglio 2017

 

 

 

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