Cosa deve fare il Datore di Lavoro?

  1. Sospendere l’attività presso il Comune o l’area in cui è ubicata l’unità produttiva se disposto dall’ordinanza dell’Autorità Pubblica, le assenze non saranno imputate al Datore, che non sarà obbligato a pagare la retribuzione e a versarne i contributi. I Datori di Lavoro possono ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni qualora rientrino nel campo di applicazione relativo.
  1. Lavoratori posti in quarantena: se il lavoratore risiede in uno dei comuni posti in quarantena, l’assenza è giustificata, ma se non è riscontrato alcun sintomo influenzale, non potrà essere posto in malattia e non avrà quindi diritto alla retribuzione. In questi casi si potrà usufruire di ferie o permessi, oppure del telelavoro (cd. Smart Working).
  1. Imprese con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza: se l’impresa decide di propria iniziativa di sospendere l’attività, la retribuzione è comunque dovuta a meno che non si dimostri che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile.
  1. Lavoratore che decida volontariamente e senza giustificato motivo di non andare a lavoro: in questo caso il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione e l’assenza sarà ingiustificata.
  1. Evitare di mandare i lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive in Cina o in aree geografiche ritenute a rischio.
  1. Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi, individuando le misure di protezione del personale e garantire la formazione dei vari responsabili di primo intervento.

7.Adottare misure di informazione dei lavoratori e attrezzare gli ambienti di dispenser igienizzanti.

  1. Sollecitare il personale a rispettare le raccomandazioni in tema di igiene e sicurezza (lavare frequentemente le mani, curare l’igiene delle scrivanie, evitare contatti troppo ravvicinati), e consigliare di non recarsi sul posto di lavoro qualora sussistano sintomi influenzali.

Si informa che l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha sollecitato il Governo ad adottare un Decreto che disponga la rimessione in termini nel caso in cui l’adempimento sia impedito da cause di forza maggiore, come per esempio la quarantena collettiva. Si attendono risposte operative urgenti in merito dal Ministro delle Finanze.

Ricordiamo di rispettare quanto disposto dal Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 (Ordinanza per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).

Restiamo in attesa di maggiori indicazioni da parte delle Autorità competenti.

Fonte: D.L. n.6 del 23 febbraio 2020

Lo Studio resta a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *