CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI SPENDIBILE DAL 25 MARZO 2020

24 Marzo 2020
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Studio Necchio

Circolare n. 18 del 24 Marzo 2020

APPROVATO IL CODICE TRIBUTO

Il D.L. 18/2020, tra le misure previste a sostegno delle imprese nell’ambito dell’emergenza Covid-19, ha introdotto un bonus a favore dei negozi ovvero un credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Per tali soggetti è quindi introdotto un credito nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

Come riportato all’articolo 65 c.2 del D.L. 18/2020, il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 DPCM 11.03.2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Presupposto che deve sussistere al fine di poter beneficiare del suddetto bonus è quello di essere conduttori in un contratto di locazione in corso di validità, quindi non risolto e non scaduto.

Non è invece necessario che la locazione sia in corso per tutto il mese : se il contratto è cessato, per esempio, nel corso del mese di marzo, si avrà diritto al credito in riferimento a tale frazione di mensilità.

Il credito d’imposta è spendibile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate quali Entratel o Fisconline.

Al fine di consentire l’utilizzo del suddetto credito è stato istituito il codice tributo “6914” denominato  “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”.

Nel campo “anno di riferimento” verrà indicato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, ovvero “2020”.

 

Il codice tributo “6914” è pertanto utilizzabile a decorrere dal 25 Marzo 2020.

 

Fonte: Risoluzione AdE 13/E

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Circolare n.18 del 24 Marzo 2020

Circolare n.18 del 24 Marzo 2020

 

 

 

 

 

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