Circolare n. 8 del 14 giugno 2018
La Legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017 ai commi 910, 911, 912, e 913, sancisce il divieto per i datori di lavoro privati e per i committenti di corrispondere retribuzioni e anticipazioni delle stesse in contanti. La norma viene introdotta dal Legislatore per contrastare il fenomeno della corresponsione al lavoratore di retribuzioni inferiori rispetto a quelle stabilite dalla contrattazione collettiva adducendo come rimedio la tracciabilità dei pagamenti stessi.
I datori e i committenti saranno obbligati a corrispondere retribuzioni – mensilità aggiuntive, superminimi e retribuzioni in natura comprese – e compensi anche per le erogazioni in via anticipata ai lavoratori dipendenti, collaboratori ai sensi dell’art. 2222 c.c., e ai soci di cooperativa tramite banca/ufficio postale attraverso i seguenti strumenti:
- Bonifico sul c/c identificato da IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- Assegno consegnato al lavoratore: qualora il lavoratore fosse effettivamente impossibilitato a ricevere il pagamento il coniuge, convivente, o familiare in linea retta o collaterale del lavoratore potranno configurarsi come delegati a condizione che siano maggiori di 16 anni.
Il divieto di corrispondere in contanti le retribuzioni non si applica ai rapporti instaurati con le Pubbliche Amministrazioni, ai rapporti domestici, ai compensi derivanti da borse di studio e tirocini, e ai rapporti autonomi di natura occasionale.
Con la Nota n. 4538 del 22 maggio 2018 l’INL precisa che il datore viola il dettame quando il pagamento non avvenga secondo le modalità anzi dette e quando il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato a seguito di revoca del bonifico o annullamento dell’assegno disponendo altresì che il pagamento debba andare a buon fine.
La sanzione amministrativa prevista per chi viola l’obbligo in esame va dai 1.000 ai 5.000 euro riducibile ad 1/3 quando il pagamento venga effettuato correttamente entro i 60 giorni dalla contestazione, rimane comunque possibile presentare ricorso amministrativo all’INL o scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione. Inoltre si ritiene che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2017 il quale dispone il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori ai 2.999,99 euro, la sanzione amministrativa corrispondente vada dai 3.000 ai 50.000 euro.
Infine, ai sensi dell’art. 912 della L. n. 205/2017, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Circolare n. 8 del 14 giugno 2018