DECRETO DIGNITA’ – Le novità in arrivo per i datori di lavoro

9 Luglio 2018
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Studio Necchio

Circolare n. 10 del 9  luglio 2018    

Contratto a Termine – Somministrazione – Licenziamenti: Le novità in arrivo per i datori di lavoro.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 2 luglio 2018, ha approvato il Decreto Legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Il Decreto Dignità entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CONTRATTO A TERMINE – Art. 1  

  • Potrà essere apposto un termine “acausale” solamente al primo contratto, che potrà avere una durata massima, complessiva di eventuali proroghe, di 12 mesi (anziché i 36 attuali);
  • La durata complessiva del rapporto a termine è fissata in 24 mesi, eventuali proroghe oltre i 12 mesi sono ammesse in presenza di almeno una delle seguenti causali:

              Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori (in via prudenziale si suggerisce di far riferimento a ragioni sostitutive);

Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (non vi rientrano i picchi prevedibili di lavoro e la stagionalità atipica, ovvero i casi di stagionalità che NON rientrano nei casi individuati dalle tabelle di attività stagionale);

  • Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) e comunque per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell’arco di 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi);
  • È elevato a 180 giorni il termine entro il quale il lavoratore potrà impugnare il contratto a termine; Il contributo addizione NASpI del 1,40% aumenta dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione;    

SOMMINISTRAZIONE – Art. 2

  •   In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato (primi 12 mesi, anche con proroghe, acausale + 12 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi con causale);  

  INDENNITA’ DI LICENZIAMENTO – Art. 3

  •  In relazione a quanto previsto in ambito all’indennità di licenziamento, il Decreto Dignità modifica il disposto normativo di cui all’art. 3, comma 1 del D.Lgs n. 23/2015, incrementando le somme che l’azienda sarà obbligata a riconoscere al lavoratore in caso di procedimento espulsivo non assistito dai necessari estremi. Pertanto per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti) l’indennità massima,in caso di licenziamento ingiustificato, passa da 24 a 36 mesi, mentre la minima aumenta da 4 a 6 mesi.  

Stante quanto sopra riportato le novità in materia di lavoro, di fatto, irrigidiscono di molto il rapporto di lavoro e contemporaneamente attraverso la riduzione della durata del numero di proroghe dei contratti a termine induce al turn over non assicurando stabilità al mercato del lavoro, inoltre il ritorno alle casuali potrebbe alimentare nuovamente il contenzioso, infine l’equiparazione integrale della disciplina del contratto a tempo determinato alla somministrazione, paralizza un intero settore, che occupa lavoratori in possesso di ogni garanzia di natura contrattuale e previdenziale.  

La lettura del testo ufficiale del decreto darà gli spunti tecnici necessari ad elaborare il contributo di idee migliorative, che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, presenterà nel corso delle audizioni parlamentari.

 

Fonte: circolare interna di studio redatta dal Dr. Alessandro Necchio

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