Circolare n. 12 del 29 ottobre 2018
Come adeguarsi alla nuova normativa
Il giorno 31 ottobre 2018 scade il periodo transitorio introdotto con la conversione in legge del Decreto Dignità (operata con L. 9 agosto 2018 n. 96), durante il quale ai datori di lavoro era permesso seguire le previgenti disposizioni di legge in materia di proroghe e rinnovi contrattuali. Le nuove disposizioni più restrittive, fino al 31 ottobre, erano infatti applicabili solo ai contratti stipulati dal 14 luglio in poi. Ciò al fine di promuovere un progressivo adeguamento alla nuova normativa. Dal primo novembre sarà infatti totalmente applicabile quanto previsto dal D.L. 87/2018.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: DURATA MASSIMA E CAUSALI
I contratti a tempo determinato stipulati dal 14 luglio in poi non potranno avere durata superiore a 12 mesi qualora siano sprovvisti di causale e di 24 mesi solo in presenza di una delle seguenti causali:
-esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
-esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
-esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il rapporto di lavoro a termine non potrà avere dunque durata massima complessiva a 24 mesi, non più 36, sia che si tratti di un singolo contratto sia che si tratti di una successione di più contratti fra uno stesso datore di lavoro e lavoratore. Qualora tale termine venga superato, il rapporto di lavoro verrà trasformato a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Il Decreto Dignità prevede che l’apposizione del termine sia priva di effetto qualora non risulti da atto scritto, con eccezione unicamente per i rapporti di lavoro aventi durata inferiore ai 12 giorni e per i contratti stagionali (ai quali non viene applicata né la durata massima complessiva di 24 mesi né la disciplina delle causali).
Vi è però da sottolineare che alla durata complessiva di 24 mesi è possibile derogare innanzi all’ ITL territorialmente competente, prorogando il contratto per un periodo ulteriore di 12 mesi (con un massimo quindi di 36 mesi totali). Chiaramente, la proroga dovrà riportare la causale.
Inoltre, deroghe alla nuova disciplina sui contratti a termine sembrano potersi ritenere legittime se previste attraverso la stipula di contratti di prossimità aziendali o territoriali (di cui all’art. 8 L. 148/2011), i quali dovranno essere stipulati nel rispetto delle specifiche finalità che essi devono perseguire.
PROROGHE E RINNOVI
Fino al 31 ottobre, per i rapporti già in essere alla data del 14 luglio 2018, era possibile la stipula di 5 proroghe a causali nel limite di durata complessivo di 36 mesi.
Dal 1° novembre il numero massimo di proroghe sarà ridotto da 5 a 4 (ovviamente il contratto potrà essere prorogato solo qualora la durata iniziale non abbia durata superiore a 24 mesi).
Entro i 12 mesi il contratto sarà prorogabile in assenza di causale, altrimenti quest’ultima dovrà essere riportata all’interno della proroga.
Nel caso in cui il numero di proroghe sia superiore a 4, il contratto di lavoro sarà da considerarsi a tempo indeterminato dalla data di stipula della quinta proroga.
Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, dal 1° novembre potranno sussistere solo in presenza di una delle causali sopra indicate.
Ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, vi è però una sostanziale differenza con le proroghe: mentre queste ultime necessitano dell’indicazione di una causale solo dopo i 12 mesi, i rinnovi dovranno infatti sempre essere provvisti di causale, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto di lavoro.
In conclusione, la nuova disciplina in merito a proroghe e rinnovi dovrà essere applicata:
– dal 14 luglio 2018 nel caso di contratti stipulati a partire da tale data;
– dal 1° novembre 2018 nel caso di contratti stipulati prima del 14 luglio.