DECRETO DIGNITA’ – Ultime modifiche legislative del Decreto Dignità

14 Agosto 2018
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Studio Necchio

Circolare n. 11 del 14  agosto  2018

Il giorno 7 agosto 2018 il Decreto Dignità è stato convertito in legge, sintetizziamo in seguito le principali novità

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato, senza causale, con una durata massima di 12 mesi oppure, con causale, con una durata massima di 24 mesi. Il numero massimo di proroghe ammesse è di 4. In caso del rinnovo del contratto, quest’ultimo dovrà sempre prevedere una causale.

PERIODO TRANSITORIO : Fino al 31/10/2018 sono ammesse proroghe e rinnovi senza causale per tutti i contratti a termine in corso.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

Viene esteso per gli anni 2019 – 2020 l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35  anni di età. Condizione per accedere all’esonero è che il lavoratore non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero contributivo per l’azienda è pari al 50% dei contributi previdenziali c/ditta, per 36 mesi, con un massimale di 3.000euro annui.

PRESTAZIONI OCCASIONALI (ex voucher)

In deroga al principio generale che vede le prestazioni occasionali non fruibili da parte dei committenti che impiegano più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, per  le aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo il limite viene elevato a 8 dipendenti a tempo indeterminato a condizione che la prestazione sia svolta da : pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati oppure percettori di prestazioni a sostegno del reddito. In questi casi sarà sufficiente indicare la data di inizio prestazione e il montante orario complessivo presunto, con riferimento ad un arco temporale a dieci giorni.

SOMMINISTRAZIONE  DI LAVORO A TERMINE

Salvo diverse previsioni del CCNL il numero massimo di lavoratori somministrati a termine e di lavoratori con contratto a tempo determinato, non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulo dei predetti contratti.

Siamo in attesa delle circolari esplicative dei tanti dubbi sorti dopo l’emanazione del Decreto Dignità. Lo studio vi terrà aggiornati appena saranno ulteriori chiarimenti.

 

Fonte: circolare interna di studio redatta dal Dr. Alessandro Necchio

 

Circolare n. 11 del 14 Agosto 2018

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