Circolare n. 18 del 25 settembre 2017
Il Ministero del Lavoro ha risposto all’Interpello avanzato da Confcommercio in merito all’interpretazione dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs n. 81/2015 che regola il diritto di precedenza dei lavoratori a termine.
La norma infatti sancisce che il lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo superiore ai 6 mesi, anche in ragione di più contratti, presso la stessa azienda ha diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato che il datore di lavoro intenda effettuare entro i 12 mesi successivi con riferimento alle mansioni svolte nel corso dei rapporti a tempo determinato.
L’interpello posto da Confcommercio riguardava due questioni per quanto concerne il diritto di precedenza e la sua eventuale violazione:
- La prosecuzione del rapporto di apprendistato a termine del periodo formativo costituisce una violazione?
- Nel caso in cui un datore di lavoro assuma un altro lavoratore in apprendistato costituisce violazione?
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs n. 81/2015 l’apprendistato si configura come rapporto a tempo indeterminato e dunque non costituisce violazione la conclusione del periodo di formazione e la successiva qualificazione del lavoratore in quanto rappresenta una prosecuzione del rapporto, ciò che rileva è il momento di attivazione dell’apprendistato e non la sua successiva prosecuzione.
Qualora il datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione attraverso l’attivazione di un apprendistato non costituirà violazione del diritto di precedenza nei confronti del lavoratore a termine quando quest’ultimo risulti qualificato per le stesse mansioni oggetto del contratto di apprendistato.
Fonti: Seac informativa n. 297, D. Lgs. n. 81/2015.