💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
I lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle 📝 operazioni di seggio:
1️⃣ in caso di orario di lavoro svolto dal lunedì al venerdì (settimana corta), il lavoratore ha diritto a 2️⃣ giornate di #riposo compensativo retribuito, corrispondenti ai giorni del sabato e della domenica;
📌 Eccezione: il CCNL Terziario prevede che il lavoratore abbia diritto ad 👉 un giorno di riposo compensativo per la sola domenica 👈 poiché il sabato è contrattualmente considerato “giornata lavorativa a zero ore”;
2️⃣ in caso di orario di lavoro svolto dal lunedì al sabato (settimana lunga), il lavoratore ha diritto ad 1️⃣ giorno di riposo compensativo retribuito, corrispondente alla giornata della domenica;
3️⃣ per i giorni lavorativi trascorsi al seggio, al lavoratore spetta la normale retribuzione (#permessoelettorale).
Si precisa che:
🗳 il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro un #attestato da cui risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio;
🗳 il riposo compensativo dev’essere goduto con #immediatezza;
🗳 la rinuncia al riposo compensativo dev’essere accettata dal lavoratore. In tal caso, è prevista una #maggiorazione 💰 pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla normale retribuzione.
🎓Fonte: art. 119 DPR n. 361/1957 sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990 e art. 1 Legge n. 69/1992🎓