L’Ecobonus 2019 è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa e sugli edifici condominiali.
Tale agevolazione consiste in una detrazione Irpef se la spesa è sostenuta dal contribuente privato o Ires se impresa o società e viene riconosciuta dallo Stato a seguito di lavori eseguiti per aumentare l’efficienza energetica degli edifici già esistenti.
Lo sconto fiscale previsto dall’Ecobonus si estende dal 50 al 65 per cento per i lavori su edifici singoli, ed arriva fino al 75 per cento per gli interventi effettuati sui condomini.
A far aumentare l’interesse in merito è anche l’ultima novità relativa alle modalità di fruizione dell’Ecobonus introdotta dal Decreto Crescita: la detrazione riconosciuta potrà essere utilizzata dal contribuente mediante sconto sul corrispettivo dovuto all’impresa.
Sono in tanti a chiedersi come funziona l’Ecobonus 2019 e quali sono le spese ammesse in detrazione fiscale dall’IRPEF. Per beneficiare dello sconto Irpef è necessario rispettare specifiche regole ed adempimenti, tra cui l’obbligo di comunicazione ENEA.
A seguito vedremo come funziona l’Ecobonus, chi ne può beneficiare e quali sono i lavori per i quali è possibile beneficiare del bonus Irpef.
Quali sono i lavori ammessi e le regole da seguire?
La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato i principali bonus per i lavori in casa, tra i quali l’Ecobonus.
Nello specifico, la detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:
- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.
La Legge di Bilancio precedente ha modificato notevolmente le regole per poter usufruire della detrazione, stabilendo tre aliquote differenziate in base alla tipologia di spesa sostenuta.
- Detrazione Ecobonus 50%:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
- Detrazione Ecobonus 65%:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
- Detrazione Ecobonus al 70% o 75%:
- interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qual è l’importo massimo di spesa detraibile?
Attualmente il limite massimo detraibile è pari a:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
Al via lo sconto immediato in fattura: come funziona?
Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare la detrazione fiscale spettante per i lavori ammessi all’Ecobonus come sconto diretto in fattura.
I contribuenti potranno optare, in luogo della detrazione fiscale da ripartire in 10 anni, per l’applicazione diretta dello sconto sulla spesa sostenuta, importo che sarà decurtato dal totale del corrispettivo relativo ai lavori effettuati direttamente dall’impresa.
Sarà l’impresa a recuperare l’importo mediante compensazione con modello F24 in 5 anni, con possibilità di ulteriore cessione del credito ai fornitori anche indiretti di beni e servizi.
La nuova modalità di fruizione delle detrazioni fiscali di Ecobonus interessa molto i contribuenti, ai quali viene concessa la possibilità di risparmiare subito sul totale della spesa da sostenere per i lavori.
Per cui se il fornitore accetta di applicare lo sconto, i soggetti beneficiari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese che danno diritto alle detrazioni, per cui se si sostiene nel 2019, la comunicazione va fatta entro il 28 febbraio 2020.
La comunicazione, che dovrà essere effettuata dal contribuente beneficiario dello sconto in fattura (e non dall’impresa), dovrà essere inviata online a partire dal 16 ottobre.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate può avvenire:
- direttamente online, tramite l’area riservata dal sito dell’Agenzia;
- tramite la presentazione di un apposito modulo da reperire presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Si specifica comunque che l’impresa non sarà obbligata ad applicare lo sconto sulle spese ed approvare la richiesta del contribuente.
Chi può beneficiare dell’Ecobonus?
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio, ovvero quanto previsto dall’Ecobonus 2019 è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:
- Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobiliare;
- Titolari di partita IVA esercenti arti e professioni;
- Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES;
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.
Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione. Quindi sia coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado possono sostenere le spese e fruire dell’agevolazione.
Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiare anche se conviventi.
Quali sono i documenti necessari per richiedere l’Ecobonus?
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- la fatturadell’impresa che esegue i lavori;
- l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- l’attestato di prestazione energetica(APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi;
- la scheda informativa relativa agli interventi
Come pagare le spese sostenute?
Particolare attenzione bisognerà prestare alle modalità di pagamento delle spese idonee per richiedere l’Ecobonus 2019.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:
- nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il C.F. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
Come opera la ritenuta sui bonifici?
Al momento del pagamento (bonifico) da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche, Poste Italiane Spa e gli altri istituti di pagamento devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).
E’ obbligatoria la comunicazione ENEA?
Tra gli adempimenti previsti per beneficiare dell’Ecobonus vi è l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese effettuate entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2019 bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:
- dati anagrafici del beneficiario;
- informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
- tipologia di intervento.
Il portale per la comunicazione ENEA 2019 è stato pubblicato l’11 marzo 2019, data a partire dalla quale decorrono i 90 giorni di tempo per la trasmissione per i lavori già conclusi.
Oltre ai dati relativi al soggetto che richiede la detrazione, bisognerà prestare particolare attenzione alle informazioni relative all’immobile presso cui sono stati effettuati i lavori e alla tipologia di intervento effettuato.
Quali sono i documenti da conservare?
Per le agevolazioni è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione Finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.
In particolare, va conservato:
- il certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio della documentazione all’ENEA;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
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