SUPERATO IL PRINCIPIO DELLA NON ABBINABILITÀ DI TAVOLI E SEDUTE
Negli anni è stata a lungo discussa e dibattuta la presenza di arredamento orientato al consumo sul posto di bevande e alimenti negli esercizi pubblici, nei quali non vi è attività di servizio “assistito” di somministrazione.
Il servizio “assistito” di somministrazione, si differenzia dalla somministrazione genericamente intesa per la presenza di :
- personale dedicato al servizio al tavolo,
- arredamento e attrezzatura del locale disposti ai fini del consumo sul posto.
La Sentenza n. 2280 del 08 Aprile 2019 si pronuncia favorevole alla presenza di arredi sul posto, ai soli fini del consumo non assistito purché, tale abbinamento e le condizioni dell’apparecchiatura dei tavoli, non lascino evincere, secondo comune esperienza, che l’organizzazione del servizio nel locale sia finalizzato alla somministrazione.
Tale pronuncia chiarisce la principale distinzione secondo la quale, negli esercizi di vicinato, ci possono essere arredi quali piani d’appoggio e sedute, purché essi:
- non comportino un superamento dei limiti di esercizio dell’attività di vicinato;
- non siano completi di accessori come stoviglie, sottopiatti e condimenti;
- dalla loro disposizione e/o allestimento, non lascino dedurre che nell’attività si svolga somministrazione e servizio al tavolo.
Pertanto la sentenza chiarisce che, il semplice abbinamento di tavoli e sedie di per sé neutro, non può definirsi una “componente organizzativa ed aziendale tipicamente destinata alla somministrazione”.
La giurisprudenza ribadisce, inoltre, che l’arredamento deve essere conforme alla grandezza del locale e coerente con l’attività svolta.
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