I requisiti e le modalità di installazione degli impianti di videosorveglianza

3 Novembre 2017
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Studio Necchio

Circolare n.21 del 3 novembre 2017

L’art. 4, L. 300/1970, a seguito delle modifiche apportate dai D. Lgs n. 151/2015 e D. Lgs n. 185/2016, ha introdotto nuove disposizioni in merito all’utilizzo di impianti e apparecchiature di controllo volti a supportare esigenze organizzative e produttive legate alla sicurezza del lavoro delle aziende.

Per poter installare i suddetti mezzi di controllo a distanza le aziende e i datori devono provvedere a rispettare i diritti dei lavoratori e le norme sulla tutela Privacy degli stessi in quanto, l’utilizzo della videosorveglianza, risulta essere un potenziale strumento di controllo a distanza dell’attività lavorativa e fonte di raccolta di informazioni dei dipendenti.

Al fine di non incorrere in sanzioni legate alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di videosorveglianza il datore deve seguire un iter preventivo all’installazione, rispettare le prescrizioni obbligatorie nonché le norme relative alla tutela della Privacy.

ITER

  1. Per le grandi aziende e per quelle che possiedono rappresentanze sindacali l’autorizzazione è condizionata al previo accordo con le stesse, mentre le piccole imprese prive di rappresentanze sindacali potranno chiederla all’ Ispettorato del Lavoro territoriale o nazionale;
  2. Allegazione della documentazione relativa alle specifiche dell’impianto;
  3. Sopralluogo ispettivo per la verifica tecnica;

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

Il ministero del lavoro sancisce che le seguenti prescrizioni dovranno essere obbligatoriamente contenute nel provvedimento autorizzatorio:

  1. Rispetto della disciplina della Privacy;
  2. Rispetto della normativa sulla raccolta e conservazione delle immagini;
  3. Informativa scritta ai dipendenti contenenti le informazioni sul posizionamento delle telecamere, modalità di funzionamento, e sul momento della messa in funzione delle stesse;
  4. Indicazioni che l’impianto registrerà solo le immagini indispensabili per la sicurezza;
  5. L’impianto non potrà essere modificato o ampliato salvo previa comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territoriale;
  6. Le immagini non potranno essere usate dal datore né per accertamenti sulla diligenza del personale né per irrorare provvedimenti disciplinari;
  7. Informare tempestivamente i lavoratori;
  8. Diritto dei lavoratori a poter verificare il corretto utilizzo degli impianti;

PRIVACY

Nel rispetto delle attuali regole a tutela della Privacy e secondo le disposizioni contenute nel Provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy dell’8 aprile 2010 il datore dovrà osservare alcune regole senza, per il momento, dover procedere all’invio di comunicazioni, autorizzazioni amministrative o di Polizia:

  1. Informare al pubblico della presenza delle telecamere;
  2. Le riprese delle telecamere dovranno limitari al solo angolo visuale dell’area effettivamente da proteggere;
  3. Le immagini potranno essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore salvo specifiche esigenze o attività comportanti alti rischi;
  4. I dati dovranno essere adeguatamente protetti con lo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione prima del tempo stabilito, perdita accidentale, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti;

Le sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 4 L. 300/1970 sono enunciate all’art. 38 della medesima legge e si traduce in un’ammenda che va da 300.000 a 3.000.000 euro o all’arresto da 15 giorni ad un anno.

Anche la mancata osservanza delle regole in materia di tutela della Privacy comportano sanzioni amministrative e penali le quali prevedono sanzioni amministrative che vanno dai 6.000 ai 120.00 euro e, per determinate omissioni, è previsto come integrazione del reato l’arresto sino a due anni.

 

Fonte: D. Lgs. 151/2015, D. Lgs. 185/2016, Nota INL 4619/2017, Seac aggiornata al 19.10.2017, L. 300/1970.

 

Circolare n. 21 del 3 novembre 2017

 

 

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