Il nuovo regime forfetario

15 Febbraio 2016
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Studio Necchio

Circolare n° 4 del 15/02/2016

La Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n ° 208) all’art. 1 da comma 111 a 113 prevede una sostanziale modifica della disciplina relativa al regime forfetario che era stato introdotto con la Legge di Stabilità 2015(L. 190/2014).

La Legge di Stabilità 2015 ha istituito, a far data dal 01/01/2015, un regime forfetario di determinazione del reddito che viene assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 15%. Il presente regime agevolato ha sostituito a partire dal 01/01/2016 tutti i regimi di favore vigenti.

REQUISITI DI ACCESSO:

Il regime agevolato in oggetto è riservato a persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che:

  • nell’ anno solare precedente, abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, NON SUPERIORI a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO dell’attività esercitata.

Per ogni categoria di attività sono previsti diversi COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ che vanno a determinare quello che sarà il REDDITO IMPONIBILE (come da tabella sotto riportata);

  • nell’ anno precedente abbiano percepito REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI non superiori a € 30.000 (la verifica non rileva se il rapporto è cessato);
  • sostengono spese per il personale che non eccedano i € 5.000 annui;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera i 000 euro.
ProgressivoGruppo di settoreCodici attività ATECO 2007Valore soglia dei ricavi/compensiRedditività
1Industrie alimentari e delle bevande(10-11)45.00040%
2Commercio all’ingrosso e al dettaglio45- (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7)-47.950.00040%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140.00040%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8930.00054%
5Costruzioni e attività immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)25.00086%
6Intermediari del commercio46.125.00062%
7Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55-56)50.00040%
8Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)30.00078%
9Altre attività economiche(01 – 02 – 03)- (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 -91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) -(97 – 98) – (99)30.000

67%

 

AGEVOLAZIONI PER LE C.D. START –UP:

Al fine di agevolare l’avvio di nuove attività il co. 111 lett. C) della Legge di Stabilità ha previsto che i contribuenti che intendono aprire una partita IVA agevolata nel 2016 possono fruire del cosiddetto regime forfetario startup.

Tuttavia, a differenza dei contribuenti già titolari di partita IVA che decidono di aderire al forfetario, i contribuenti che iniziano una nuova attività con il regime forfetario startup devono verificare la sussistenza anche dei seguenti requisiti, già previsti per le partite IVA nel regime dei minimi, ovvero:

  • il contribuente non deve aver avere esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione della medesima attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente e/o autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte e/o professione;
  • qualora l’attività intrapresa sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, i requisiti di accesso devono essere verificati sul bilancio del cedente.

I contribuenti che decidono di aprire una partita IVA nel 2016, usufruendo del regime forfetario start-up, sono soggetti agli stessi limiti di fatturato e coefficienti di reddito dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario.

Per coloro che aderiscono a questo regime agevolato start- up l’aliquota forfetaria è stabilità nella misura del 5% (anziché 15%) per i primi 5 anni.

NOVITA’ SUL REGIME AGEVOLATO PREVIDENZIALE:

La lett. D) del co. 111 della Legge di Stabilità 2016 è intervenuto sul regime agevolato ai fini contributivi per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni ARTIGIANI e COMMERCIANTI esercenti attività di impresa.

La norma ha previsto una RIDUZIONE del 35 % del versamento dei contributi sul minimale, per poi liquidare in fase di Modello Unico 2017 la parte di contributi sul reddito eccedente il minimale.

Dal 2016 quindi, stando al tenore letterale della norma, artigiani e commercianti avranno le normali scadenze dei contributi previdenziali (16 Maggio – 16 Agosto – 16 Novembre – 16 Febbraio) ove verseranno quote complessivamente ridotte del 35%. Al riguardo si attende comunque chiarimento da parte dell’Inps.

ATTIVITA’ ESCLUSE DAL REGIME FORFETARIO:

E’ precluso l’accesso al regime agevolato nei casi di seguito elencati:

  • qualora il contribuente si avvalga di regimi speciali ai fini Iva (quali ad esempio quello in agricoltura) o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • qualora il soggetto non risieda in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in un altro Stato della UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo;
  • in via esclusiva o prevalente, se effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • oltre ad esercitare attività d’impresa, arte o professione, se partecipano anche a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti.

 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE:

Si evidenzia che con l’applicazione di questo regime le spese sostenute nell’ esercizio dell’attività non sono analiticamente deducibili. Il reddito imponibile infatti risulterà così determinato:

(RICAVI/COMPENSI * COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’) – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SUL REDDITO COSÌ DETERMINATO SARÀ APPLICATA L’ IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15 % (O 5% NEL CASO DI START-UP)

 

Fonte: Circolare interna di Studio

 

Circolare n. 4 del 15 febbraio 2016

 

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