Il Regime Sanzionatorio delle Prestazioni Occasionali

29 Agosto 2017
|
Studio Necchio

Circolare n° 14  del 29 agosto 2017

Con la Circolare n° 5 del 9 Agosto 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le  indicazioni operative al fine della corretta applicazione dell’ apparato sanzionatorio derivante dalla violazione della disciplina in tema di prestazioni occasionali, introdotta dall’art. 54-bis, del Decreto Legislativo n. 50/2017, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

In particolare,l’INL precisa che,il superamento da parte di un utilizzatore, per ogni singolo prestatore

  • del limite economico di 2.500 euro (comma 1, lett. c)
  • del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile

comporta la trasformazione,del rapporto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato. La stessa avrà decorrenza dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.

Anche  nel caso in cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa e usufruisca di prestazioni di lavoro occasionali  è prevista la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi, invece,di violazioni dell’ obbligo di comunicazione preventiva o di utilizzo improprio si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Inoltre, con riferimento al diritto, per il prestatore di lavoro, al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 66/2003, viene sottolineato che il loro mancato rispetto, da parte di qualsiasi utilizzatore, comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste.

Mentre, per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l’art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008.

Infine, viene stabilito che, nelle ipotesi di

  • mancata trasmissione della comunicazione preventiva
  • revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta

la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro irregolare.

Pertanto, si applicherà esclusivamente la sanzione amministrativa, ogniqualvolta – ferma restando evidentemente la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS – ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
  2. la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

Viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”.

 

Fonte: Circolare n. 5 del 9 agosto 2017 Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

Circolare n. 14 del 29 agosto 2017

Condividi su LinkedIn
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi per mail
Stampa

Vuoi maggiori informazioni?