Incentivi all’occupazione giovanile stabile

21 Marzo 2018
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Studio Necchio

Circolare n. 6 del 21 marzo 2018

Con la Legge n. 205/2017, anche nota come Legge di Bilancio 2018, il legislatore ha introdotto incentivi contributivi volti ad agevolare quei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato persone mai occupate a tempo indeterminato di età inferiore ai 35 anni (per il 2018) e ai 30 anni (per il 2019).

L’incentivo viene applicato anche in caso di trasformazione di rapporto a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato, all’apprendista qualificato, al lavoratore in somministrazione, e al giovane che abbia svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro presso lo stesso datore che lo assuma a tempo indeterminato entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile  

Misura e durata

  • Esonero contributivo per 36 mesi dalla data di assunzione;
  • Pari al 50% dei contributi maturati all’anno fermo restando la soglia annua massima di 3.000 euro (250 euro mensili).

Requisiti aziendali

  • Si applica l’incentivo al datore privato, imprenditore, ente pubblico economico, agricolo, datore di lavoro non imprenditore, cooperative sociali e aziende utilizzatrici di rapporti somministrati a tempo indeterminato;
  • Regolarità contributiva e assicurativa (INPS e INAIL); Rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
  • Non aver, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa nella quale sarebbe assunto il lavoratore;
  • Non aver in corso sospensioni dell’attività per cui vi siano interventi di cassa integrazione salariale per le medesime professionalità.

È previsto l’incentivo all’occupazione stabile anche per gli obblighi preesistenti di legge o da contratto collettivo: rispetto del diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato per i dipendenti a tempo determinato che esercitino il diritto stesso, in assunzioni avvenute in occasione di affitto, acquisto di azienda, o di ramo d’azienda, assunzioni obbligatorie di disabili, subentri in appalti di servizi.

Requisiti del lavoratore

  • Età anagrafica nel 2018 inferiore ai 34 anni e 364 giorni e nel 2019 inferiore ai 29 anni e 364 giorni;
  • Non essere mai stati occupati, in italia o all’estero, a tempo indeterminato nella loro vita.

Verranno riconosciuti gli incentivi anche a quei lavoratori che abbiano: avuto un rapporto di apprendistato presso altro datore di lavoro purchè non proseguito a tempo indeterminato, avuto rapporti a tempo indeterminato intermittente, domestico, autonomo e ai rapporti a tempo indeterminato che non abbiano fruito interamente dell’incentivo in tal caso lo stesso verrà riconosciuto per la rimanente parte.

Rapporto di lavoro

  • Anche part-time: qualora due datori volessero fruire dell’incentivo per la corrispondente parte del rapporto part-time gli stessi dovranno assumere il dipendente a tempo indeterminato alla medesima data;
  • Anche per i rapporti a tutele crescenti; Per i rapporti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • Per la prosecuzione dell’apprendistato. In questo caso l’incentivo spetta solo per un periodo massimo di 12 mesi al termine dell’applicazione dell’aliquota agevolata e purché il lavoratore non abbia già compiuto i 30 anni; Non si applica ai rapporti di apprendistato, domestico, intermittente, PrestO-Libretto Famiglia, e ai dirigenti;
  • Anche quando il rapporto presenta sostanzialmente i medesimi assetti proprietari, può dunque avvenire la riassunzione e la fruizione del periodo rimanente dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato quando avvenga all’interno dello stesso gruppo di aziende ovvero da un’altra azienda con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Compatibilità con altri incentivi

  •        Incentivo assunzioni Disabili purché si rispetti il requisito di incremento occupazionale;
  •        Incentivo assunzione beneficiari di Naspi purché si rispetti normativa comunitaria ‘de minimis’;
  •        Incentivi Occupazione Mezzogiorno (IOM) e Occupazione Neet (ION) cumulabile per la parte residua fino al 100%:
  1. primi 12 mesi Incentivo Occupazione mezzogiorno o Occupazione Neet sgravio 100% fino a 8.060 euro annui di contributi previdenziali (escluso Inail);
  2. dal 13° al 36° mese dall’assunzione applicazione dell’incentivo strutturale all’occupazione stabile che comporta l’esonero del 50% dei contributi previdenziali (escluso Inail) fino ad un max. di 3.000 euro annui.

Incentivo alternanza scuola-lavoro  

Misura e durata

  • Esonero contributivo per 36 mesi dalla data di assunzione;
  • Pari al 100% dei contributi maturati all’anno fermo restando la soglia annua massima di 3.000 euro (250 euro mensili).

Requisiti aziendali

  • Si applica l’incentivo al datore privato, imprenditore, ente pubblico economico, datore di lavoro non imprenditore, cooperative sociali e aziende utilizzatrici di rapporti somministrati a tempo indeterminato Regolarità contributiva e assicurativa (INPS e INAIL);
  • Rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali;
  • Non aver, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa nella quale sarebbe assunto il lavoratore;
  • Non aver in corso sospensioni dell’attività per cui vi siano interventi di cassa integrazione salariale per le medesime professionalità.

È previsto l’incentivo all’occupazione stabile anche nel caso di assunzioni avvenute in occasione di affitto, acquisto di azienda, o di ramo d’azienda, assunzioni obbligatorie di disabili, e subentri in appalti di servizi.

Requisiti del lavoratore

  • Età anagrafica nel 2018 inferiore ai 34 anni e 364 giorni e nel 2019 inferiore ai 29 anni e 364 giorni;
  • Non essere mai stati occupati a tempo indeterminato nella loro vita anche all’estero;
  • Aver conseguito un titolo di studio entro 6 mesi precedenti l’assunzione, presso lo stesso datore, a seguito di alternanza scuola lavoro/apprendistato duale/apprendistato in alta formazione:

1. Alternanza scuola lavoro a seguito di un periodo di alternanza pari ad almeno 30% delle ore di alternanza, dei percorsi IeFP, del monte ore dei percorsi ITS, monte ore delle attività di alternanza nei percorsi universitari:

– 120/400 ore istituti tecnici

– professionali

– 60/200 ore licei

– 300/900 ore percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP)

– 600/1800-2000 alternanza in percorsi (ITS)

2. Apprendistato duale;

3. Apprendistato in alta formazione e ricerca.

Verranno riconosciuti gli incentivi anche a quei lavoratori che abbiano: avuto un rapporto di apprendistato presso altro datore di lavoro e non proseguito a tempo indeterminato, avuto rapporti a tempo indeterminato intermittente, domestico, autonomo e ai rapporti a tempo indeterminato che non abbiano fruito interamente dell’incentivo in tal caso lo stesso verrà riconosciuto per la rimanente parte.

Rapporto di lavoro

  • Anche part-time: qualora due datori volessero fruire dell’incentivo per la corrispondente parte del rapporto part-time gli stessi dovranno assumere il dipendente a tempo indeterminato alla medesima data; Anche per i rapporti a tutele crescenti;
  • Non si applica ai rapporti di apprendistato, domestico, intermittente, PrestO-Libretto Famiglia, e ai dirigenti;
  • Anche quando il rapporto presenta sostanzialmente i medesimi assetti proprietari, può dunque avvenire la riassunzione e la fruizione del periodo rimanente dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato quando avvenga all’interno dello stesso gruppo di aziende ovvero da un’altra azienda con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Compatibilità con altri incentivi

  •  Incentivo assunzioni Disabili purché si rispetti il requisito di incremento occupazionale;
  •  Incentivo assunzione beneficiari di Naspi purché si rispetti normativa comunitaria ‘de minimis’;
  •  Incentivi Occupazione Mezzogiorno (IOM) e Occupazione Neet (ION) cumulabile per la parte residua fino al 100%:

a. primi 12 mesi Incentivo Occupazione mezzogiorno o Occupazione Neet sgravio 100% fino a 8.060 euro annui di contributi previdenziali (escluso Inail)

b. dal 13° al 36° mese dall’assunzione applicazione dell’incentivo strutturale all’occupazione stabile che comporta l’esonero del 50% dei contributi previdenziali (escluso Inail) fino ad un max. di 3.000 euro annui.

 

Fonte: Legge n. 205/2017

 

Circolare n. 6 del 21 marzo 2018

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