Infortunio sul lavoro e malattia professionale

21 Luglio 2016
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Studio Necchio

Circolare n° 10 del 21 Luglio 2016

INFORTUNIO: evento in forma violenta accaduto in occasione di lavoro, da cui deriva morte, inabilità permanente o temporanea.

MALATTIA PROFESSIONALE: patologia derivante da un’attività lavorativa che causa il deterioramento della salute anche in tempi lunghi.

DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO

  1. Il lavoratore deve avvisare immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio. In caso di comunicazione ritardata non viene corrisposta l’indennità per i giorni di ritardo. Il datore di lavoro ha l’onere di informare lo studio al fine di procedere con le relative comunicazioni obbligatore.
  2. Il lavoratore deve farsi visitare dal medico aziendale, di base o del pronto soccorso, a seconda della gravità dell’infortunio, il quale gli rilascia il relativo certificato (che deve indicare giorno ed ora dell’infortunio, cause e circostanze, natura e precisa sede anatomica della lesione, rapporto con le cause denunciate ed eventuali alterazioni preesistenti) quando, a suo giudizio, la lesione può avere per conseguenza un’inabilità che comporti l’astensione assoluta del lavoro per più di 3 giorni. Il medico trasmetterà poi detto certificato all’INAIL per via telematica; il lavoratore, invece, lo dovrà consegnare al datore di lavoro.
  3. Il datore di lavoro, tramite il nostro studio, ha l’obbligo di denunciare all’INAIL, esclusivamente in via telematica, l’infortunio con prognosi superiore a 3 giorni oltre la giornata in cui si è verificato l’incidente entro:
  • 48 ore dal giorno di ricezione del certificato medico;
  • 24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.

Dal 22 marzo 2016 la denuncia di infortunio deve essere corredata soltanto dei riferimenti al certificato medico, già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Si precisa che dal 23 dicembre 2015 è stato abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

  1. Il lavoratore deve dare notizia al datore di lavoro entro 15 giorni dall’insorgere della malattia professionale. Dalla violazione deriva la perdita del diritto all’indennizzo per tutto il periodo precedente alla denuncia.
  2. Il datore di lavoro, tramite il nostro studio, deve dare comunicazione della malattia professionale in via telematica all’INAIL entro 5 giorni dalla comunicazione della manifestazione della malattia da parte del lavoratore.
  3. A seguito della denuncia del datore di lavoro, il medico deve compilare il certificato relativo alla malattia professionale, inviarlo all’INAIL telematicamente e comunicare all’INAIL tutte le notizie ritenute necessarie.

Dal 22 marzo 2016 la denuncia di infortunio deve essere corredata soltanto dei riferimenti al certificato medico, già trasmesso all’INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

 

Fonte: sito web INAIL

 

Circolare n. 10 del 21 luglio 2016

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