Circolare n. 24 del 18 dicembre 2017
La manovra correttiva D.L. 50/2017 modifica il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA acquisti, nonché il termine per la registrazione delle fatture di acquisto ricevute a decorrere dal primo gennaio 2017.
L’art. 2 del D.L. 50/2017 ha modificato l’art. 19 co. 1 del D.p.r. 633/1972 prevedendo che il diritto alla detrazione IVA puo’ essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, non più con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Di seguito si evidenziano le modifiche introdotte, con un esempio pratico:
ANTE MANOVRA CORRETTIVA D.L. 50/2017
Possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti al massimo entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.
ESEMPIO: Fattura di acquisto 2015 ricevuta in ritardo, possibilità di detrarre l’IVA al massimo entro la dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 (30 aprile 2018).
POST MANOVRA CORRETTIVA D.L. 50/2017
Possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti al massimo entro la dichiarazione IVA dell’anno in cui è sorto.
ESEMPIO: Fattura di acquisto 2017 ricevuta in ritardo, possibilità di detrarre l’IVA al massimo entro la dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 (30 aprile 2018).
Di seguito si evidenziano i termini di scadenza per l’esercizio della detrazione:
- FATTURA DI ACQUISTO 2015: TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE 30 APRILE 2018 (Termine di scadenza del modello IVA/2018);
- FATTURA DI ACQUISTO 2016: TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE 30 APRILE 2019 (Termine di scadenza del modello IVA/2019);
- FATTURA DI ACQUISTO 2017: TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE 30 APRILE 2018 (Termine di scadenza del modello IVA/2018).
Fonte: D.L. 50/2017