Circolare n. 1 del 8 gennaio 2018
Dal 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018 la quale ha apportato le consuete novità normative a carattere finanziario. Di particolare interesse per i datori di lavoro, nonché sostituti d’imposta, sono le novità nelle seguenti aree:
Abbonamenti al trasporto pubblico
La nuova lettera d-bis, comma 2, dell’art. 51 TUIR ha introdotto la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate dal datore, o da lui stesso sostenute, a favore dei propri dipendenti o ai famigliari di questi ultimi per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Spese per la formazione del personale
È riconosciuto al datore di lavoro che formi il proprio personale ad accrescere le proprie conoscenze informatiche nelle materie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (ad es. cloud, cyber security, interfaccia uomo macchina, internet delle cose ecc.) un credito d’imposta pari al 40% del costo sostenuto.
Incentivi occupazionali giovanili stabili La Legge di Bilancio 2018 all’art. 1 dai commi 100 al 107 disciplina un nuovo incentivo all’occupazione per:
· Assunzioni di giovani con età non superiore a 30 che non siano mai stati occupati, con il medesimo datore o con altri, atempo indeterminato a tutele crescenti. L’incentivo viene esteso per le assunzioni di giovani non superiore ai 35 anni di età purché assunti entro il 31 dicembre 2018;
· Trasformazione, a partire dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminatoa tutele crescenti di giovani con età non superiore ai 30 anni al momento della trasformazione;
· Prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, del contratto di apprendistato per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 47, comma 7, del D. Lgs n. 81/2015 di giovani che non abbiano già compiuto 30 anni al momento della prosecuzione.
Entità e durata dell’incentivo
· Esonero del 50% dei contributi previdenziali (INPS) a carico del datore di lavoro;
· Per un periodo massimo di 36 mesi;
· Nel limite di 3.000 euro annui riparametrati e ripartiti su base mensile.
L’INCENTIVO NON SPETTA AI DATORI CHE, NEI 6 MESI PRECEDENTI, ABBIANO EFFETUATO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO O LICENZIAMENTI COLLETTIVI NELLA MEDESIMO UNITA’ PRODUTTIVA NELLA QUALE SAREBBE ASSUNTO IL LAVORATORE. N.B.
· L’incentivo non ricomprende i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
· Qualora si intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia fruito parzialmente dell’incentivo da un altro datore l’incentivo potrà comunque essere fruito dal nuovo datore per il periodo residuo utile alla piena fruizione indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione;
· L’incentivo non si applica ai datori di lavoro domestico;
· L’ incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.
Assunzione di studenti
L’art. 1 comma 108 della Legge di Bilancio 2018 prevede l’esonero TOTALE dei contributi previdenziali (INPS) e dei premi dovuti all’INAIL per i giovani, fermo restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori, assunti a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
· Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
· Studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Abrogazione dell’esonero contributivo per le assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale
A fronte del nuovo esonero contributivo per le assunzioni giovanili stabili la Legge di Bilancio 2018 ha abrogato i commi 308, 309, e 310 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 che prevede un incentivo per le assunzioni intervenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 con modalità di alternanza scuola lavoro o in apprendistato duale.
Bonus Renzi
La legge di Bilancio prevede l’innalzamento della soglia del reddito complessivo massimo di 600 euro richiesto per beneficiare del bonus il quale valore rimane pari a 80 euro.
Contributo di licenziamento collettivo
Per ogni licenziamento collettivo effettuato dal 1° gennaio 2018 il datore sarà obbligato al finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria con il raddoppio del contributo di licenziamento, pertanto l’importo per ogni licenziamento sarà pari a 979, 90 euro all’anno, che riferito ai 36 mesi diventa euro 2.940,00. Sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate seguendo la procedura di dichiarazione di mobilità entro il 20 ottobre 2017.
Premio nascite
Si estende, nell’ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, l’assegno annuo di 960 euro ai figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. Tale importo è erogato direttamente dall’INPS in quote mensili previa domanda dell’interessato.
Limite del reddito per i figli a carico
Dal 2019 la Legge di Bilancio 2018 prevede che il reddito complessivo dei figli che non superino i 24 anni di età, per poter risultare fiscalmente a carico dei genitori, sarà di 4.000 euro.
Pagamento delle retribuzioni
Dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti saranno tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi mediante: · bonifico bancario;
· attraverso strumenti di pagamento elettronico ai lavoratori;
· pagamento in contanti presso sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
· assegno consegnato al lavoratore o ad un suo delegato. Tale obbligo è previsto per tutte le tipologie di rapporto lavorativo ad esclusione dei rapporti costituiti con le pubbliche amministrazioni e per i rapporti di lavoro domestico.
È PREVISTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA CHE VA DAI 1.000 AI 5.000 EURO A LAVORATORE PER I DATORI DI LAVORO CHE VIOLINO L’OBBLIGO SOPRA CITATO.