La Legge di Bilancio e le novità in materia di Lavoro 2019

15 Gennaio 2019
|
Studio Necchio

Circolare n. 6 del 15 gennaio 2019

 

Dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2019 la quale ha apportato alcune importanti novità normative a carattere finanziario. Di particolare interesse per i datori di lavoro, nonché sostituti d’imposta, sono le novità nelle seguenti aree:

 

Spese per la formazione del personale

È riconosciuto al datore di lavoro che formi il proprio personale nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, un credito d’imposta nella misura del:

– 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuo di € 300.000,00;

– 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo annuo di € 300.000,00;

– 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo annuo di € 200.000,00.

 

Proroga mobilità in deroga

Ai lavoratori che siano cessati da un trattamento di CIG in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non abbiano diritto di accedere alla NASpI, è concesso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi.

 

CIGS per piani di recupero occupazionale aree di crisi industriale complessa

La Legge di Bilancio prevede un ulteriore stanziamento di fondi al fine di consentire alle Regioni interessate di concedere alle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel limite massimo di 12 mesi.

 

Proroga dei termini relativi al terremoto Centro Italia

Viene prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria).

 

Bonus occupazionale per le giovani eccellenze

I datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part time):

– cittadini in possesso della laurea magistrale (ottenuta dal 01.01.2018 al 30.06.2019) con votazione 110 e lode entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30esimo anno d’età,

– cittadini in possesso di un dottorato di ricerca (ottenuto dal 01.01.2018 al 30.06.2019) e prima del compimento del 34esimo anno d’età,

possono godere di un esonero contributivo per 12 mesi, nel limite massimo di € 8.000,00. Tale beneficio spetta anche alle trasformazioni a tempo indeterminato avvenute durante il 2019.

 

Rimangono in vigore i seguenti incentivi occupazionali:

– Bonus assunzione giovani under 35 anni: è stato prorogato per gli anni 2019/2020 e rivolto ai giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni. E’ previsto uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi per 3 anni per un massimo di € 3.000/anno.

– Incentivo occupazione NEET: è stato prorogato l’incentivo alle assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani. E’ previsto uno sgravio contributivo del 100% per 12 mesi, in relazione all’assunzione con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, iscritti a programma “Garanzia Giovani”.

 

Incentivo impiego giovani autotrasportatori

Nel periodo decorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, per i conducenti che:

– Al 01.01.2019 non hanno compiuto 35 anni,

– Sono inquadrati con le qualifiche Q1, Q2, Q3 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione,

– Assunti con un contratto a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto merci per conto terzi,

hanno diritto ad un rimborso nella misura del 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie alla guida dei veicoli destinati alle attività di trasporto merci.

Sul punto si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

Contrasto al lavoro sommerso e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e per garantire una maggior tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’INL prevede l’aumento del 20% delle sanzioni in caso di:

– lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

– violazioni della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco;

– violazione della durata massima dell’orario di lavoro e della disciplina dei riposi.

Sono aumentati del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale.

Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti.

 

Rimborso della retribuzione per persone con disabilità da lavoro

Per i datori di lavoro che abbiano attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro viene previsto un rimborso da parte dell’INAIL pari al 60% della retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore.

Il rimborso è erogato a condizione che il disabile:

– non sia in grado di accedere al mondo del lavoro senza il supporto di progetti di reinserimento;

– tali progetti devono essere sottoposti all’approvazione dell’INAIL;

– le retribuzioni oggetto di rimborso sono quelle corrisposte per un periodo non superiore all’anno.

 

Revisione tariffe INAIL
(per ulteriori dettagli si veda la circolare dello Studio n. 3 del 7 gennaio 2019)

E’ prevista la revisione delle tariffe INAIL, che dovrebbe consentire un risparmio dei premi dovuti per l’assicurazione. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe, per il solo anno 2019, vengono modificati i termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi al 16 maggio 2019.

 

Congedo obbligatorio del padre lavoratore

Nell’ottica di maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico INPS pari al 100%), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l’anno 2019 e viene innalzato a 5 giorni.

 

Tutela e sostegno della maternità

La Legge di Bilancio 2019 aggiunge al D. Lgs. 151/2001 (TU sulla maternità), riconosce alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al 5° mese successivo allo stesso. Tale facoltà è subordinata al parere favorevole del medico specialista del SSN e dal medico del lavoro.

 

Buono asilo nido

La Legge di Bilancio ha aggiornato l’importo del buono previsto per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016,per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati. Tale importo è elevato a € 1.500,00 per gli anni 2019, 2020, 2021.

 

Circolare n. 6 del 15 gennaio 2019

Condividi su LinkedIn
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi per mail
Stampa

Vuoi maggiori informazioni?