Lavoro accessorio (Voucher): chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

18 Ottobre 2016
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Studio Necchio

Circolare n° 13 del 18 Ottobre 2016

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n.1 del 17 Ottobre, ha fornito le prime indicazioni operative per la piena applicabilità della nuova disposizione legislativa in materia di lavoro accessorio e si riserva di fornire ulteriori indicazioni “dopo un primo monitoraggio sull’applicazione delle nuove disposizioni”.

Con la suddetta Circolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ribadisce quanto precedentemente comunicato con la Circolare di Studio n° 12 del 12 Ottobre 2016, tuttavia, per la prima volta chiarisce quali sono le modalità da utilizzare per adempiere correttamente alla comunicazione preventiva da effettuare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di ogni singolo lavoratore.

Nello specifico, al momento, l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione preventiva è l’utilizzo della posta elettronica, per quanto riguarda il numero di cellulare a cui inviare l’SMS, Ispettorato comunica che l’introduzione di tale modalità di comunicazione è rinviata.

Viene precisato che le e-mail inviate dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare nell’oggetto, il codice fiscale del lavoratore e la ragione sociale del committente oltre a contenere i dati già comunicati con precedente Ns.circolare.

La circolare in esame non dispone alcun formalismo particolare circa i contenuti della e-mail si ritiene quindi che una volta rispettati i contenuti minimi imposti dalla legge, ogni comunicazione possa ritenersi valida.

Si ricorda che eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione effettuata potranno essere inviate ai medesimi indirizzi di posta elettronica, non oltre 60 minuti prima dell’inizio delle attività a cui esse si riferiscono.

A seguito dell’incertezza operativa susseguente l’entrata in vigore della nuove disposizioni, l’Ispettorato, nella stessa Circolare, indica che il personale ispettivo “terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016 e la circolare n.1 del 17 Ottobre m.c”.

Con l’occasione si ricorda che la nuova comunicazione alle sedi competenti dell’Ispettorato Nazionale del lavoro non sostituisce la previgente comunicazione di inizio attività effettuata nei confronti dell’Inps ma va ad aggiungersi a quest’ultima.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

Circolare n. 13 del 18 ottobre 2016

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