Lavoro Accessorio (voucher) : le nuove modalità di attivazione

12 Ottobre 2016
|
Studio Necchio

Circolare n° 12 del 12 Ottobre 2016

Il Decreto Legislativo n° 185 del 24 Settembre 2016, articolo 1, comma 1,lettera b) definito come “ Decreto Correttivo del Jobs Act” ha introdotto alcune novità per quanto concerne la comunicazione preventiva del lavoro accessorio (voucher).

Tali novità sono state introdotte con lo scopo di contrastare eventuali comportamenti fraudolenti da parte dei committenti.

Dal giorno 08 Ottobre 2016, data di entrata in vigore del Decreto, i committenti imprenditori (ad esclusione di quelli agricoli) e/o i  professionisti che ricorrano a prestazioni  di lavoro accessorio dovranno :

  • Inviare una comunizione alla sede competente dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro almeno 60 minuti prima dell’ inizio della prestazione. Tale comunicazione dovrà contenere i DATI ANAGRAFICI e il CODICE FISCALE del prestatore, il LUOGO della prestazione, il GIORNO e l’ ORARIO di INIZIO e FINE della stessa;

Ad oggi non sono ancora state rilasciate da parte del Ministero le direttive sulle modalità operative per tale nuovo adempimento.

Pertanto, in attesa di ulteriori chiarimenti, le modalità per adempiere all’ obbligo della Comunicazione Preventiva sono l’ invio di una mail/ PEC al seguente indirizzo : intermittenti@pec.lavoro.gov.it o in alternativa è possibile inviare un SMS al numero : 3399942256.

E’ consigliabile , in caso di invio della comunicazione via mail / PEC, spedirla in copia conoscenza anche alla mail / PEC della Direzione Territoriale del Lavoro  ( D.T.L.) territorialmente competente.

Precisiamo che nel caso in cui non sia rispettato il termine di invio di tale comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da € 400 a € 2.400, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

  • Vige ancora l’ obbligo di attivazione dei voucher tramite i servizi ON – LINE dell’Inps, tuttavia si evidenzia che tale comunicazione non potrà più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma sarà necessario attivare singolarmente ogni prestazione lavorativa.

Nel caso in cui l’orario di lavoro venga svolto nell’ arco della stessa giornata in modo frazionato, sarà necessario ripetere tale  comunicazione più volte.

In attesa di precise indicazioni a riguardo da parte del Ministero del Lavoro , vi invitiamo a rispettare integralmente quanto precedentemente esposto.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

Circolare n. 12 del 12 ottobre 2016

Condividi su LinkedIn
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi per mail
Stampa

Vuoi maggiori informazioni?