In riferimento alle prestazioni dei familiari occorre fare riferimento alla seguente suddivisione :
· parenti di primo grado : – genitori ed i figli;
· di secondo grado :- i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli,;
· di terzo grado :-i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;
· gli affini : sono i parenti del coniuge, ed in particolare i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge ed i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).
I FAMILIARI COLLABORATORI DELL’IMPRESA : PRESUNZIONI DI OCCASIONALITA‘
Il Ministero del Lavoro (circolare n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013) chiarisce che le prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali rese in via gratuita (sono di natura morale) e comportano l’iscrizione INPS solo in presenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza.
La prestazione è da considerarsi sempre occasionale in presenza delle seguenti situazioni :
· prestazioni rese da familiare pensionato (non importa se invalidità, anzianità o vecchiaia);
· prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro ( sembrano escluse le prestazioni di familiari assunti presso terzi con contratto a Progetto o di Associazione in partecipazione);
· prestazioni rese nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare ovvero ore 720 / anno. (Non rileva che la prestazione venga svolta nei locali dell’azienda in presenza o meno del titolare).
Secondo la circolare : – i 90 giorni possono essere formati anche da giornate con più di 8 ore giornaliere di lavoro ovvero ,in caso di prestazione inferiore alle 8 ore, il limite dei 90 giorni potrebbe essere anche superato in quanto non sarebbe superato il requisito delle 720 ore lavorative. In buona sostanza quindi , in presenza delle circostanze sopraindicate, l’occasionalità è da considerarsi come la regola generale ( ATTENZIONE : servono fonti probatorie scritte da fornire in sede ispettiva ovvero gli ispettori in caso di accesso raccoglieranno del dichiarazioni dei testimoni).
LE COLLABORAZIONI DEI FAMILIARI AI FINI INAIL
Ai fini Inail resta sempre dovuto il premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale. Tuttavia , secondo il Ministero , per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.
IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO
Come noto il concetto di occasionalità significa non sistematicità e non stabilità della prestazione; il personale ispettivo potrà richiedere l’iscrizione alla relativa gestione INPS solamente qualora risulti provato il superamento del limite di 90 giorni ovvero delle 720 ore annue. I verificatori potranno non ritenere occasionale la prestazione lavorativa e convertire il rapporto in rapporto di lavoro subordinato (l’onere della prova grava sull’Organo di Vigilanza).
Altre tipologie contrattuali previste per la regolarizzazione dei familiari
Secondo il Ministero nulla vieta che con i familiari possa essere instaurato anche un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato dietro corresponsione di una vera e propria retribuzione. In effetti lo stesso art.230 bis del codice civile prevede una specifica tutela nel caso in cui al familiare non sia stato assicurato un rapporto economico adeguato e l’art.5 del D.P.R. n.1668/56 in materia di ’apprendistato (ora superato dal D.Lgs. n.167/11) ammetteva l’assunzione in qualità di apprendisti dei figli del datore di lavoro. In questo senso il familiare che opera nell’azienda può pertanto essere assunto con un contratto di lavoro subordinato.
IL PUNTO DI VISTA FISCALE IN MATERIA DI COLLABORAZIONI DEI FAMILIARI
E’ sempre importante sottolineare che il compenso devoluto ai familiari ovvero al coniuge ,ai figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro e agli ascendenti e parenti entro il 3 grado e agli affini entro il 2 grado non è deducibile dal reddito (rimangono deducibili i soli contributi previdenziali) mentre, al contrario, rimane deducibile il compenso svolto in presenza di attività di lavoro autonomo (coniuge avvocato con partita IVA che fattura al marito commercialista le sue prestazioni).