Le collaborazioni occasionali dei familiari del datore di lavoro

26 Gennaio 2018
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Studio Necchio

In riferimento alle prestazioni dei familiari occorre fare riferimento alla seguente suddivisione :

· parenti  di primo grado : – genitori ed i figli;

· di secondo grado :-  i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti  intesi come figli dei figli,;

· di terzo grado :-i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli  e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;

· gli affini  : sono i parenti del coniuge, ed in particolare i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge ed i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).

I FAMILIARI COLLABORATORI DELL’IMPRESA : PRESUNZIONI DI OCCASIONALITA

Il Ministero del Lavoro (circolare n.10478 del 10 giugno  2013  e n. 14184 del 5 agosto 2013) chiarisce che le prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali rese in via gratuita (sono di natura morale)  e comportano l’iscrizione INPS solo in presenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza.

La prestazione è da considerarsi sempre occasionale in presenza delle seguenti situazioni :

· prestazioni rese da familiare pensionato (non importa se invalidità, anzianità o vecchiaia);

· prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro ( sembrano escluse le prestazioni di familiari assunti presso terzi con contratto a Progetto o di Associazione in partecipazione);

· prestazioni rese nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare  ovvero ore 720 / anno.  (Non rileva che la prestazione venga svolta  nei locali dell’azienda in presenza o meno del titolare).

Secondo la circolare : – i 90 giorni possono essere formati anche da giornate con più di 8 ore giornaliere di lavoro  ovvero ,in caso di  prestazione inferiore alle 8 ore, il limite dei 90 giorni potrebbe essere anche superato in quanto non sarebbe superato il requisito  delle 720 ore lavorative. In buona sostanza quindi ,  in presenza delle circostanze sopraindicate, l’occasionalità è da considerarsi come la regola generale ( ATTENZIONE : servono fonti probatorie scritte da fornire  in sede ispettiva ovvero gli ispettori in caso di accesso raccoglieranno del dichiarazioni dei testimoni).

LE COLLABORAZIONI DEI FAMILIARI AI FINI   INAIL  

Ai fini Inail resta sempre dovuto il premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale.  Tuttavia , secondo il Ministero , per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero  se la  prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO  

Come noto il concetto di occasionalità significa  non sistematicità e non stabilità  della prestazione; il personale ispettivo potrà  richiedere l’iscrizione alla relativa gestione  INPS solamente qualora risulti provato il superamento del limite di 90 giorni  ovvero delle 720 ore annue. I verificatori potranno non ritenere occasionale la prestazione lavorativa e convertire il rapporto in rapporto di lavoro subordinato (l’onere della prova grava sull’Organo di Vigilanza).

Altre tipologie contrattuali previste per la regolarizzazione dei familiari

Secondo il Ministero nulla vieta che con i familiari  possa essere instaurato anche un vero e proprio  rapporto di lavoro subordinato  dietro corresponsione di una  vera e propria retribuzione.   In effetti lo stesso art.230 bis  del codice civile  prevede una specifica  tutela nel caso in cui al  familiare non sia stato  assicurato un rapporto economico adeguato e l’art.5 del D.P.R. n.1668/56 in materia di ’apprendistato (ora superato dal D.Lgs. n.167/11) ammetteva  l’assunzione  in qualità di apprendisti dei figli del datore  di lavoro. In questo senso il familiare che opera nell’azienda può pertanto essere assunto con un contratto di lavoro subordinato.

IL PUNTO DI VISTA FISCALE IN MATERIA DI COLLABORAZIONI  DEI FAMILIARI

E’ sempre importante sottolineare  che il compenso devoluto ai familiari  ovvero al coniuge ,ai figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro e agli ascendenti e parenti entro il 3 grado e agli affini entro il 2 grado non è deducibile dal reddito (rimangono deducibili i soli contributi previdenziali) mentre, al contrario, rimane deducibile il compenso svolto in presenza di attività di lavoro autonomo (coniuge avvocato con partita IVA che fattura al marito commercialista le sue prestazioni).

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