Circolare n. 9 del 2 luglio 2018
L’art. 54 bis del D.L. 50/2017 consente ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Il Libretto famiglia è uno strumento riservato alle Persone Fisiche, che non esercitano attività professionale o d’impresa, per attività quali:
• lavori domestici, lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
• assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
• insegnamento privato supplementare.
Va precisato che l’utilizzatore non potrà far ricorso a prestazioni di lavoro occasionale nei confronti di lavoratori con i quali abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
LIMITI DI UTILIZZO
• Ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, potrà erogare compensi per un massimo di 5.000 € per ogni anno civile;
• Ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, potrà percepire compensi per un massimo di 5.000 € per ogni anno civile;
• Ogni prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore, potrà percepire compensi per un massimo di 2.500 €.
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per alcune categorie di prestatori.
LIMITE DI DURATA
E’ previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
ATT.NE: Il superamento dei limiti complessivi di compenso annuo o del limite di durata comporta la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
MISURA DELLA RETRIBUZIONE
Il costo per la famiglia è di 10,00 € per ogni ora di lavoro, al quale corrisponde una retribuzione oraria netta di 8,00 € (8,00 € compenso a favore del lavoratore, 1,65 € per la contribuzione IVS alla Gestione Separata Inps, 0,25 € per il premio assicurativo INAIL, 0,10 € per gli oneri gestionali).
PROCEDURA DA SEGUIRE
Per usufruire del Libretto Famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma predisposta dall’INPS a mezzo di servizio online dedicato e raggiungibile dalla sezione del sito “Prestazioni Occasionali”.
LIBRETTO FAMIGLIA, COME ACQUISTARLO
Le prestazioni di lavoro possono essere acquisite dagli utilizzatori avvalendosi di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro.
L’utilizzatore dovrà pertanto procedere ad alimentare preventivamente il proprio “portafoglio telematico” per coprire i compensi e oneri contributivi, assicurativi e di gestione destinati al lavoratore. Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00.
Le due modalità di acquisto sono:
1 – Versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (Elide);
2 – Strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pago Pa” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps.
1-Versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (Elide):
Il modello potrà essere compilato on-line accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate e installando apposito software proposto dalla procedura guidata, al seguente sito web:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24+Elementi+identificativi+F24ELIDE/SWCompilazione/
Nel dettaglio, in sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, devono essere indicati:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
nel campo “Tipo”, la lettera “I” (INPS);
nel campo “Elementi identificativi”, nessun valore;
nel campo “Codice”, la causale contributo LIFA;
nel campo “Anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
2-Strumenti di pagamento elettronico
Nel caso in cui si volesse procedere al versamento mediante questa modalità, premesso che la banca dell’utilizzatore abbia aderito al “PAGO PA”, eventualmente verificabile al sito www.agid.gov.it/pagoPA, si dovrà accedere al seguente indirizzo web per poter procedere al versamento, utilizzando le credenziali personali (PIN INPS o SPID o CNS):
https://serviziweb2.inps.it/PagamentiPOLF/loginPrestazioneOccasionale.do.
Selezionata la modalità di pagamento scegliendo l’addebito nel proprio conto corrente o in una carta di credito o di debito.
Ad operazione compiuta visualizzare e stampare le ricevute dei pagamenti effettuati tramite Pago Pa.
COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE A CURA DELL’UTILIZZATORE
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017, l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni effettuate, l‘utilizzatore sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.
La revoca della dichiarazione inoltrata potrà avvenire entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
GESTIONE DEI PAGAMENTI
L’INPS, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, provvede al pagamento del compenso al prestatore, secondo la modalità prescelta dal lavoratore all’atto di registrazione:
1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario;
2. tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore.
Fonte: circolare INPS n.107 del 2017