LO SPUNTO DEL SABATO – APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO: SI TORNA AL REGIME CONTRIBUTIVO ORDINARIO

28 Ottobre 2023
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Studio Necchio

💡 LO SPUNTO DEL SABATO 💡

L’Inps ha pubblicato il 📄 messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023 con il quale recepisce la ❌ mancata conferma per l’anno 2023 della disposizione di cui all’art. 1, comma 645, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che prevedeva
🔹 per l’anno 2022,
🔹 a favore delle aziende fino a 9 dipendenti che assumevano lavoratori con contratto di 🎓 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello),
✂️ uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Pertanto, per le 📝 assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate dalle aziende fino a 9 dipendenti con decorrenza 📅 1° gennaio 2023 si applicherà il regime contributivo ordinario previsto dall’art. 1, comma 773, della legge di bilancio 2007 (legge n. 296/2006), che dispone le seguenti aliquote contributive:
📌 1,50% per i primi 12 mesi di apprendistato;
📌 3,00% dal 13° al 24° mese di apprendistato;
📌 10,00% dal 25° mese di apprendistato fino al termine dello stesso, ridotta al 5% dal d.lgs. n. 150/2015 e in via strutturale dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017).
Restano confermati:
✔️ l’aliquota contributiva a carico del lavoratore, pari al 5,84% per l’intera durata del periodo formativo e per un anno dalla prosecuzione del rapporto al termine del periodo formativo stesso;
✔️ la non applicazione del ticket di licenziamento;
✔️ l’esonero dal versamento della contribuzione Naspi pari all’1,61%.

🎓 Fonte: Inps, messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023 🎓

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