💡LO SPUNTO DEL SABATO . . . DI FINE 2022💡
L’INPS ha precisato che 💰 l’assegno unico e universale (#AUU) di cui al D. Lgs. n. 231/2021
📆 dal 1° marzo 2023
📌 sarà riconosciuto d’#ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda, ai soggetti beneficiari che alla data del 28 febbraio 2023, hanno una domanda nello stato di 👉 “accolta”.
🟠 L’Istituto ha previsto che, nel caso in cui, rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda, si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei soggetti richiedenti 💻 intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata e già presente per adeguarne i contenuti in base alle modifiche sopravvenute.
✋ Nei casi di domande nello stato di “in istruttoria”, “in evidenza alla sede”, “in evidenza al cittadino”, “sospesa”, l’erogazione dell’assegno inizia al termine degli specifici controlli previsti, se le verifiche si completino con esito positivo.
🔀 I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico e universale o che hanno presentato domanda fino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda si trova in stato “decaduta”, “revocata”, “rinunciata” o “respinta”, per il riconoscimento del beneficio dal 1° marzo 2023, devono ❗ presentare una nuova domanda di AUU.
🟢 Sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per avere, a partire dal mese di marzo 2023, gli importi più elevati dell’AUU in base all’attestazione ISEE 2023.
🛑 In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’assegno 📊 viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
🎓Fonte: Circolare INPS n. 132 del 15 dicembre 2022🎓