LO SPUNTO DEL SABATO – ASSUNZIONE IN SOSTITUZIONE DI MATERNITA’: DIRITTO ALLO SGRAVIO SE…

4 Settembre 2021
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Studio Necchio

?LO SPUNTO DEL SABATO?

Ai datori di lavoro con meno di 2️⃣0️⃣ dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia di somministrazione) in #sostituzione di dipendenti in congedo di #maternità, paternità o parentale ?, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi.
Gli #incentivi contributivi spettano all’azienda fino al compimento di un ✅ anno di età del figlio del dipendente in astensione, oppure per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Per beneficiare della riduzione, le aziende interessate devono attestare con ? autocertificazione che l’assunzione a termine del lavoratore è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che i dipendenti sono meno di 20.
? Per il rispetto di tale requisito dimensionale, vanno ricompresi nel numero i dirigenti, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, i lavoratori a tempo parziale computati pro-quota e gli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente. ? Non si conteggiano gli apprendisti.
? Il dipendente in congedo può essere sostituito anche da due lavoratori con contratto a tempo parziale: l’INPS ha affermato che lo sgravio è riconosciuto, a condizione che la somma d’orario dei due rapporti di lavoro risulti pari a quella del sostituito.

?Fonte: art. 10 L. n. 53 del 8/03/2000?

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