💡 LO SPUNTO DEL SABATO 💡
L’Inps ha pubblicato il 📄 messaggio n. 3884/2023, con il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito all’imponibilità ai fini contributivi del c.d. #bonuscarburante introdotto dal decreto legge n. 5/2023, alla luce delle novità previste dal c.d. decreto lavoro (decreto legge n. 48/2023) in materia di fringe benefit.
Il ⛽ bonus carburante, se di importo non superiore a € 200,00, è esente ai fini fiscali e il superamento di tale soglia comporta l’assoggettamento a 💰 tassazione dell’intero importo. Sotto il profilo previdenziale:
🔹 la quota relativa ai buoni benzina fino a € 200,00 che eccede la soglia di € 3.000,00 per i 👨👩👧👦 lavoratori dipendenti con figli a carico, ovvero la soglia di € 258,23 per 👷👷♀️ gli altri lavoratori dipendenti, è ✔️ sempre assoggettata a contribuzione (esempio: € 2.900,00 erogati a titolo di fringe benefit a favore di dipendenti con figli a carico + € 200,00 erogati a titolo di bonus carburante = € 3.000,00 esenti da contribuzione + € 100,00 soggetti a contribuzione);
🔹 la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri fringe benefit è ❌ esente da contribuzione (esempio: € 2.800,00 erogati a titolo di fringe benefit a favore di dipendenti con figli a carico + € 200,00 erogati a titolo di bonus carburante = € 3.000,00 esenti da contribuzione).
L’Inps, inoltre, ricorda che il superamento della soglia di € 3.000,00, ovvero di € 258,23, dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti, comporta l’imponibilità dell’intero importo. Viene precisato che:
📌 per la determinazione di tali limiti devono essere considerati anche eventuali benefit erogati da precedenti datori di lavoro;
📌 sotto il profilo fiscale, il datore di lavoro provvederà a trattenere l’Irpef anche sui benefit erogati da precedenti datori di lavoro;
📌 sotto il profilo previdenziale, il datore di lavoro provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei benefit da lui erogati.
🎓 Fonte: Inps, messaggio n. 3884 del 06 novembre 2023 🎓