?LO SPUNTO DEL SABATO?
Il #DecretoFiscale ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 1️⃣3️⃣ settimane di trattamenti di Assegno ordinario (#ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (#CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti ad interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel ? periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
?I datori di lavoro richiedenti devono aver interamente utilizzato le precedenti 28 settimane di trattamenti previste dal decreto Sostegni, e mantenere, per lo stesso periodo, il ✋ divieto di licenziamento.
L’integrazione salariale può essere richiesta unicamente in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
? L’INPS ha da poco reso operativa la nuova richiesta telematica: i datori di lavoro dovranno trasmettere la domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.
?Fonte: Messaggio INPS n. 4034 del 18 novembre 2021?