💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Le #dimissioni sono un 🔀 negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale il lavoratore esprime la volontà di recedere dal suo rapporto di lavoro.
Sono:
💥 esercitabili senza alcun limite, salvo la volontà di garantire il periodo di #preavviso, la cui durata è stabilita dal singolo CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Per la loro validità, non occorre l’accettazione del datore di lavoro, il quale si limita a riceverle e da questo momento producono effetto.
Le dimissioni vanno comunicate dal dipendente, a pena di inefficacia, 💻 esclusivamente con #modalitàtelematiche, utilizzando un apposito modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Il lavoratore può provvedere personalmente alla trasmissione delle dimissioni telematiche oppure tramite 👥 soggetti abilitati (Cdl, Patronati, ecc.).
Il modulo telematico è richiesto per:
🟢 dimissioni volontarie;
🟢 dimissioni per giusta causa;
🟢 risoluzione consensuale.
Il modulo telematico non è invece richiesto per:
❌ dimissioni effettuate durante il periodo di prova;
❌ dimissioni nei periodi cosiddetti protetti (genitori di figli di età inferiore a tre anni, donne in gravidanza, lavoratrice entro un anno dal matrimonio), in quanto vi è obbligo di convalida presso l’ITL;
❌ dimissioni o risoluzione consensuale effettuate nelle sedi protette (ad esempio, a seguito di conciliazione);
❌ dimissioni del personale domestico;
❌ dimissioni di lavoratori del pubblico impiego;
❌ dimissioni di lavoratori del settore marittimo;
❌ dimissioni da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il lavoratore ha la facoltà di 🔁 revocare le dimissioni con le medesime modalità, entro 📆 7 giorni dall’invio delle stesse.
✋ Resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di comunicazione telematica della cessazione del rapporto di lavoro ai servizi competenti.