💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Il #padrelavoratore 👨🦰 dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro entro 5️⃣ mesi dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato di 10 giorni. Il congedo obbligatorio del padre è ➕ aggiuntivo rispetto al congedo di maternità ed è quindi fruibile contemporaneamente.
📢 Nel 2021, la Legge n. 234 ha reso strutturali e definitivi (a partire dal 2022) i 10 giorni di congedo, allineando così l’Italia 👨👦 alla Direttiva Europea.
Entro lo stesso periodo temporale di cinque mesi, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ➕1️⃣ altro giorno, ma solo previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione spettante a quest’ultima. Il congedo facoltativo spetta anche nel caso in cui la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
Il padre che ha l’intenzione di utilizzare il congedo obbligatorio o facoltativo, deve comunicare in #formascritta 📝 i giorni di assenza con un anticipo di almeno 15 giorni al datore di lavoro.
Se si tratta del congedo facoltativo, è necessaria anche una dichiarazione della madre di non fruizione del proprio congedo in tale giorno.
Durante il congedo, spetterà al padre un’indennità giornaliera a carico dell’INPS 💰 pari al 100% della retribuzione: tale trattamento risulta essere più alto rispetto a quello previsto per il congedo di maternità (80%).
L’indennità è sempre #anticipata dal datore di lavoro, e poi conguagliata ↩ come credito in uniemens, salvo si tratti di casi per cui la normativa stabilisca il pagamento diretto da parte dell’INPS.