💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Il #lavorointermittente (o a chiamata) è una tipologia di rapporto di lavoro, anche 📆 a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.
Il contratto #achiamata è ammesso per esigenze rientranti in uno dei seguenti ambiti.
🔹 Ambito oggettivo:
1️⃣ attività lavorative individuate dal Ccnl;
2️⃣ in mancanza di Ccnl, tutte le attività a carattere discontinuo, comprese nel Regio Decreto n. 2657/1923 (es. custodi, fattorini, camerieri, magazzinieri).
🔹 Ambito soggettivo:
🧑 con soggetti di età < 24 anni; 👨🦰 con soggetti di età > 55 anni.
I lavoratori a chiamata possono lavoratore con lo stesso datore di lavoro per massimo 4️⃣0️⃣0️⃣ giorni di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni solari. Se detto limite viene superato, il rapporto sarà trasformato a tempo pieno e indeterminato.
✋👉 Il limite massimo di giornate lavorate non vale, però, per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
Il contratto può prevedere o meno l’obbligo da parte del lavoratore di rispondere alla ☎ chiamata del datore di lavoro: nel caso in cui detto obbligo sia previsto, il lavoratore ha diritto a percepire 💰 un’indennità di disponibilità per i periodi di inattività, ossia per i periodi tra una chiamata e un’altra.
⚠ Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro 📌 è obbligato a comunicarne la durata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, 📝 mediante sms o posta elettronica.