💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
Il diritto di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, a seguito di dimissioni, intervenute durante:
📆 i due mesi prima la data presunta del parto
e
📆 fino al compimento di un anno di età del bambino
si intende rivolto al #lavoratorepadre 👨👦 che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo.
Tale diritto comporta l’obbligo, per il datore di lavoro, di 💰 versare la relativa contribuzione, ossia il ticket di licenziamento, come avviene per le dimissioni della lavoratrice madre intervenute durante il suo periodo protetto.
Le dimissioni devono essersi verificate 📌 a partire dal 13/08/2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022.
🟢 Se l’obbligo contributivo deriva da dimissioni del lavoratore padre, che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, intervenute prima alla pubblicazione del Messaggio n. 1356/2023, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio stesso, ovvero entro il prossimo 17 luglio 2023, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
👉 Il datore di lavoro deve utilizzare, sul flusso Uniemens, il codice “Tipo Cessazione” 1S.
Per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute prima della pubblicazione del messaggio INPS, il datore di lavoro deve procedere con l’invio di #flussiregolarizzativi, sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, quindi entro il prossimo 17 luglio 2023.
🎓Fonte: Messaggio INPS n. 1356 del 12/04/2023 + Circolare INPS n. 32 del 20/03/2023🎓