LO SPUNTO DEL SABATO – DOMANDA UNA TANTUM PART-TIME CICLICO: LE ISTRUZIONI DELL’INPS

18 Novembre 2023
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Studio Necchio

💡 LO SPUNTO DEL SABATO 💡

L’Inps ha pubblicato in data 10 novembre 2023 il 📄 messaggio n. 3977 con il quale fornisce gli opportuni chiarimenti in merito
🔸 all’indennità una tantum per l’anno 2022
🔸 all’indennità una tantum per l’anno 2023
prevista dal c.d. #DecretoAiuti (decreto legge n. 50/2022).
Ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico spetta 💸 un’indennità una tantum di importo pari a € 550,00. Il beneficio è riconosciuto per tutti i rapporti di lavoro part-time (verticale, orizzontale e misto), purché caratterizzati da una ⛔ sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i lavoratori ❌ non devono:
📌 essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico;
📌 essere percettori di NASpI;
📌 essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, possono 📝 presentare domanda all’INPS esclusivamente 💻 in via telematica, dal 13 novembre e fino al 15 dicembre, selezionando, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione:
🔹 “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;
🔹 “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.
Dovranno presentare:
📍 entrambe le domande coloro che in precedenza non ne avevano presentata alcuna;
📍 solo la domanda riferita al 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile 🔎 visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

🎓 Fonte: Inps, messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023 🎓

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