LO SPUNTO DEL SABATO – ESONERO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER DOMANDE DI CIGO-FIS PREVISTE DAL DECRETO UCRAINA – DECRETO SOSTEGNI TER

25 Marzo 2023
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Studio Necchio

💡LO SPUNTO DEL SABATO💡

Dopo l’#autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’INPS ha stabilito le 🔀 modalità di fruizione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del DL n. 21/2022 (#DecretoUcraina) a favore dei 👥 datori di lavoro che operano in determinati settori di attività particolarmente colpiti dalla crisi e che hanno ❗ fruito di trattamenti di integrazione salariale ❗ nel periodo dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022.
📢 I datori di lavoro destinatari dell’esonero devono aver fruito della 📌 cassa integrazione nel periodo suddetto e rientrare in una delle 📌attività identificate dai codici ATECO riportati dalla norma, quali ad esempio:
⚙ fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;
🌲 industria del legno;
🍽 settore della ceramica;
🚗 fabbricazione di autoveicoli;
🌽 coltivazione di cereali.
Anche l’articolo 7, comma 1, del DL n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto la possibilità per alcune aziende del settore #turistico (⛱ hotel e agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense e catering, 🎢 parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale giochi, 🖼 musei) di poter ricorrere a trattamenti di cassa integrazione o FIS, 🔀 senza versamento del contributo addizionale, per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022.
L’INPS ha anche in tal caso stabilito ora quali siano le modalità di applicazione di tale esonero.
Ai fini del 💰 recupero del contributo addizionale versato e non dovuto, i datori di lavoro interessati dovranno procedere all’invio di flussi regolarizzativi.

🎓Fonte: Messaggio INPS n. 1022 del 14/03/2023🎓

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