💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
L’INPS ha recentemente fornito nuove istruzioni operative in materia di #attestazionisanitarie per la fruizione della #flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
Le indicazioni si rivolgono a:
🤰 tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato;
🤰 le lavoratrici iscritte alla gestione separata.
Per poter fruire della flessibilità del congedo di maternità, le lavoratrici devono acquisire ✋ prima dell’inizio dell’ottavo mese, le attestazioni sanitarie comprovanti che la prosecuzione dell’attività lavorativa fino al parto (o il mese prima dello stesso), non comporti 💥 rischi alla salute della madre e del figlio. Le certificazioni devono essere rilasciate da un 👨⚕️ medico specialista del SSN o da un medico convenzionato, oltre che dal 👨⚕️ medico aziendale.
📢 La lavoratrice deve esibire tali certificazioni sanitarie al proprio datore di lavoro, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, affinché possa legittimamente concederne la prosecuzione dell’attività lavorativa.
❌ Le attestazioni non devono più essere prodotte all’INPS.❌
Continua a dover essere trasmesso all’Istituto, da parte della lavoratrice, il 1️⃣ certificato telematico di gravidanza rilasciato da un medico del SSN o con esso convenzionato, oltre che la 2️⃣ presentazione telematica della domanda di congedo di maternità, indicando la facoltà di volersi avvalere della flessibilità.
📌 L’INPS precisa che la verifica dei certificati non incide sugli aspetti indennitari della maternità, di competenza dell’Istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.
🎓Fonte: Circolare INPS n. 106 del 29/09/2022🎓