💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
✋ Per il solo periodo d’imposta 2022, è stato previsto un nuovo regime fiscale dei #fringebenefits in deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR:
1️⃣ il limite di esenzione è innalzato ad euro #600,00;
2️⃣ opera con riferimento ai beni ceduti e ai servizi prestati ai lavoratori dipendenti ma anche per le 💰 somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
3️⃣ nel caso in cui il valore complessivo dei fringe benefits erogati 💥 superi i 600,00 euro, va assoggettata esclusivamente l’#eccedenza rispetto al limite di esenzione, non l’intero valore;
4️⃣ anche i fringe benefits, di norma soggetti al regime fiscale dettato dall’art. 51, comma 3 del TUIR, rientrano nella nuova casistica, per l’anno 2022. Si pensi ai buoni acquisto e buoni carburante, generi in natura prodotti dall’azienda, 🚗 auto ad uso promiscuo, alloggio concesso in locazione, 🏠 in uso o in comodato, prestiti aziendali, uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, 💻 tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali, polizze assicurative extra professionali ecc.;
5️⃣ per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l’entrata in vigore del DL n. 115/2022 avvenuta il 10 agosto 2022, nei confronti dei quali, è stato applicato, per l’anno 2022, il limite di esenzione di euro 258,23, bisognerà prevedere un’annotazione 📝 libera nella Certificazione Unica. Ciò per permettere di conguagliare eventuali somme di imposta trattenute in più;
6️⃣ per i lavoratori in forza, bisognerà adeguare il nuovo limite di esenzione e provvedere all’eventuale restituzione della maggiore imposta finora trattenuta.