💡LO SPUNTO DEL SABATO💡
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’erogazione dei #buonicarburante, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti (sono escluse le Pubbliche Amministrazioni).
Il plafond stabilito di euro 2️⃣0️⃣0️⃣ per i buoni carburante è:
🚗 aggiuntivo rispetto al limite già previsto di euro 258.23, fissato dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR;
🚗 esente dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso sia erogato ✋ ad personam 👩👨 (quindi non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee);
🚗 erogabile 📆 fino al 12/01/2023 📆 in base al principio di cassa allargata, ma i buoni potranno essere utilizzati anche successivamente;
🚗 integralmente deducibile dal reddito d’impresa o da lavoro autonomo.
L’oggetto dell’agevolazione riguarda i rifornimenti di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di #veicolielettrici.
Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato 📌 cartaceo o 📌 elettronico, con esclusione di quelle in ❌ denaro.
Resta inteso che, ai fini della tassazione, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati il cui valore sia complessivamente di importo superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d’imposta 2022, 🔼 la soglia di euro 200, concorre ▶ interamente a formare il reddito, non solo per la quota eccedente.
🎓Fonte: Circolare n. 27/2022 Agenzia delle Entrate del 14/07/2022🎓